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Equitalia, l’istanza va presentata entro il 20 ottobre

Per ottenere un nuovo piano di rateazione, basta presentare una nuova istanza c/o gli sportelli di Equitalia entro il 20/10/2016.
Il nuovo piano rateale resta collegato all’atto precedente già decaduto, distinguendo tra:
a) atti che si sono perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015;
b) atti che si sono perfezionati o definiti dal 22 ottobre 2015.
Nel caso in cui il piano rateale decaduto riguarda un atto perfezionato o definito prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a dodici.
Invece, nel caso in cui il piano rateale decaduto riguarda un atto perfezionato o definito dal 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.
Ricevuta l’istanza, l’ufficio, dopo averne controllato la regolarità e verificate se sussistono le condizioni previste dalla legge, sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione a seguito della decadenza dalla rateazione ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate chieste dal contribuente nonché della diversa disciplina applicabile in base alla data di perfezionamento dell’atto a cui il piano rateale si riferisce (prima o dal 22 ottobre 2015).
Il versamento della prima rata deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione e deve contenere, oltre agli importi pro rata ancora dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni, anche gli interessi di rateazione.
Dopo avere eseguito il versamento della rata iniziale, il contribuente dovrà fare pervenire all’ufficio, entro dieci giorni, la quietanza del pagamento.

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