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Equivalenza dei contratti

L’eventuale equivalenza tra contratti collettivi maggiormente rappresentativi e contratti “minori” deve essere valutata con esclusivo riferimento all’applicazione dei benefici contributivi e normativi. Il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi deve essere valutato considerando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente, invitando gli ispettori a fare un’analisi approfondita che entri nel merito dei trattamenti effettivamente riconosciuti, al fine di verificare se questi siano equivalenti o superiori a quelli previsti dagli accordi applicati, e quindi idonei a legittimare la fruizione dei benefici di legge previsti.

L’equivalenza dei trattamenti economici e normativi previsti da contratti privi del requisito della rappresentatività rispetto a quelli stabiliti dai contratti maggiormente rappresentativi riguarda solo ed esclusivamente il legittimo accesso alle agevolazioni contributive e normative, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006.

Tale equivalenza non può essere invece estesa ad ambiti diversi che sono invece, per legge, riservati ai soli contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quali, ad esempio, la disciplina in deroga di alcuni contratti di lavoro in base all’articolo 51 del Dlgs 81/2015, la disciplina integrativa del Dlgs 66/2003 in materia di orario di lavoro, la sottoscrizione dei contratti di prossimità ex articolo 8 del Dl 138/2011 e la costituzione degli enti bilaterali.

Per le imprese edili, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, la mancata contribuzione alla Cassa edile comporta sempre l’esclusione dai benefici normativi.

Poiché ai fini del legittimo accesso alle agevolazioni è richiesto non solo il rispetto della parte economica dei contratti collettivi (più facile da verificare), ma anche di quella normativa (che disciplina ad esempio le ferie, il periodo di prova, l’orario di lavoro eccetera), nella circolare è previsto che saranno forniti agli ispettori dei prospetti riepilogativi delle clausole normative previste nel Ccnl, al fine di agevolare la verifica del relativo rispetto.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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