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Esonero contributivo per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro o apprendistato duale

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2018.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di lavoro domestico ovvero quelli riguardanti gli operai agricoli.
L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% di uno dei seguenti parametri alternativi:
• le ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, co. 33, L. 13.7.2015, n. 107;
• il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del Capo III, D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
• il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al Capo II, D.P.C.M. 25.1.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11.4.2008;
• il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero può trovare altresì applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con le esclusioni di cui sopra, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1.1.2017 e il 31.12.2018 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 270,83 euro (3.250 euro/12 mesi). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 euro/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 3.250 euro su base annua.

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