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Esterometro, trasmissione a cadenza trimestrale

Da gennaio 2020 invio con cadenza trimestrale dell’esterometro entro la fine del primo mese successivo a ciascun trimestre; dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020 predisposizione invece da parte dell’agenzia delle Entrate delle bozze precompilate dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; bozza della dichiarazione annuale precompilata Iva predisposta a partire dalle operazioni Iva 2021. 

Di assoluto interesse e rilievo risulta la riduzione della periodicità di invio della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (il cosiddetto esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

Con le modifiche in commento, si introduce invece una tempistica meno stringente in quanto la trasmissione avverrà trimestralmente entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Il primo invio dovrà perciò essere realizzato entro il 30 aprile 2020 con riguardo ai primi tre mesi del nuovo anno. 

Per le comunicazioni di novembre e dicembre 2019, le informazioni continueranno invece ad essere trasmesse con le cadenze previste in precedenza e cioè 31 dicembre e 31 gennaio. 

La nuova periodicità di invio finisce per essere allineata anche ai profili sanzionatori dettati, in caso di omessa o errata trasmissione, dall’articolo 11, comma 2-quater del decreto legislativo 471/97, il quale dispone infatti una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di milleeuro per ciascun trimestre.

Con l’articolo 16 del decreto legge 124/19 si è intervenuti anche sulle semplificazioni fiscali connesse all’obbligo di emissione di fattura elettronica e di corrispettivi telematici in quanto la disponibilità dei relativi dati in formato strutturato, ed integrati con quelli da “esterometro”, permette all’amministrazione finanziaria di predisporre le bozze dei registri Iva, delle Lipe – Liquidazioni periodiche nonché della dichiarazione Iva. 

Rispetto all’originario termine del 1° gennaio 2020, per registri e liquidazioni la predisposizione slitta dalle operazioni Iva dal 1° luglio 2020 in avanti, mentre la dichiarazione precompilata Iva verrà redatta a partire dalle operazioni 2021. 

Il contribuente potrà in ogni caso apportare modifiche alle bozze dal momento che l’Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all’interessato.


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