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Etero organizzazione, a distanza e senza definire tempi e luoghi

Viene espressamente previsto il meccanismo della estensione della disciplina della subordinazione nei casi di etero organizzazione dei collaboratori mediante piattaforme digitali. Una precisazione forse superflua, ma che fuga eventuali dubbi sul fatto che, oggi, l’organizzazione della prestazione lavorativa possa avvenire anche attraverso la mediazione di strumenti tecnologici.

In secondo luogo viene rimosso il limite rappresentato dal riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro come criteri necessari ai fini della configurabilità della etero organizzazione. Criteri che, nella formulazione originale della norma del 2015, erano stati inseriti in ossequio a una giurisprudenza in verità già largamente superata. 

Se il lavoro dipendente può svolgersi senza vincolo di orario o di sede, non è su tali elementi che si può individuare la disciplina applicabile. 

Infine, il meccanismo di estensione della disciplina del lavoro subordinato in caso di etero organizzazione si applica non più alle collaborazioni esclusivamente personali, essendo sufficiente che siano prevalentemente personali. 

A fianco di questi interventi di carattere generale, si inserisce la specifica disciplina delle collaborazioni aventi a oggetto le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme digitali. Si tratta di regole micro settoriali, che introducono alcune tutele specifiche per i “rider”, sotto il profilo retributivo, previdenziale e assicurativo. Un complesso di regole che, proprio per il ristretto ambito di applicazione, non incidono in alcun modo sui principi generali.


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