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Ex apprendista interinale, bonus al datore che assume

L’incentivo in oggetto spetta al datore di lavoro presso cui il giovane lavoratore ha svolto un periodo di apprendistato duale per il conseguimento della qualifica professionale, i diplomi e il certificato di specializzazione tecnica superiore, od almeno il 30% delle ore di alternanza obbligatoria previste dai diversi ordinamenti.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzioni di giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nel 2017, purché abbiano svolto almeno 120 ore di alternanza in caso di percorsi di istruzione tecnica o professionale e 60 ore in caso di percorsi liceali. Inoltre, è richiesto che le assunzioni si perfezionino entro sei mesi dal conseguimento del titolo o dal completamento del progetto di ricerca.
Sono incentivate le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato.
In assenza di ulteriori precisazioni dell’Istituto, l’incentivo è riconosciuto sia nel caso di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, sia nel caso di un contratto di apprendistato professionalizzante, successivi ad un contratto di apprendistato di primo livello. 
Al contrario, sono escluse dall’incentivo le assunzioni con contratti di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato, per la loro natura discontinua.
La circolare interviene anche sullo specifico caso dello svolgimento del periodo di apprendistato duale tramite un’agenzia di somministrazione. 
L’esonero spetta sia nell’ipotesi in cui il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, sia nel caso in cui l’ex utilizzatore decida di assumere direttamente, a tempo indeterminato, il giovane lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione durante il periodo di somministrazione.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

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