fbpx
TORNA ALLE NEWS

Ex works, il cedente non segue la merce

In caso di operazioni intracomunitarie, l’uso della clausola «ex works», «franco fabbrica», per la consegna delle merci, solleva il cedente da qualsiasi onere successivo relativo alla prova dell’avvenuta consegna al cessionario, anche se quest’ultimo risultasse un soggetto fittizio. 

La pronuncia dei giudici milanesi si basa sull’articolo 41, del Dl 331/1993, che disciplina le cessioni intracomunitarie. Queste si considerano non imponibili ai fini Iva nel territorio dello Stato quando riccorrono le seguenti condizioni:

  • cedente e acquirente entrambi operatori economici;
  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto della cessione;
  • effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’operazione nel territorio di un altro Stato eurounitario.

Ai fini del trasporto della merce al di fuori del territorio nazionale, gli operatori possono applicare la clausola Incoterms «ex works», secondo cui:

  • il venditore si limita a preparare i beni oggetto di cessione nei suoi locali (fabbrica, magazzino, deposito, eccetera) o presso un luogo convenuto tra le parti, nonché a predisporre la documentazione utile al trasporto per la data concordata;
  • l’acquirente provvede a organizzare concretamente il trasporto delle merci, con conseguente accollo di spese, rischi, oneri burocatrici e doganali, eccetera.

Con la conseguenza che, in una simile ipotesi, il venditore, può considerarsi libero da qualsiasi onere nel momento in cui abbia messo il cessionario nelle condizioni di poter procedere al trasferimento delle merci dal medesimo acquistate.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.