In caso di operazioni intracomunitarie, l’uso della clausola «ex works», «franco fabbrica», per la consegna delle merci, solleva il cedente da qualsiasi onere successivo relativo alla prova dell’avvenuta consegna al cessionario, anche se quest’ultimo risultasse un soggetto fittizio.
La pronuncia dei giudici milanesi si basa sull’articolo 41, del Dl 331/1993, che disciplina le cessioni intracomunitarie. Queste si considerano non imponibili ai fini Iva nel territorio dello Stato quando riccorrono le seguenti condizioni:
Ai fini del trasporto della merce al di fuori del territorio nazionale, gli operatori possono applicare la clausola Incoterms «ex works», secondo cui:
Con la conseguenza che, in una simile ipotesi, il venditore, può considerarsi libero da qualsiasi onere nel momento in cui abbia messo il cessionario nelle condizioni di poter procedere al trasferimento delle merci dal medesimo acquistate.
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