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Falso, non conta la carica

Non basta la carica di amministratore per essere condannati per falso documentale.
Se l’illecito è stato commesso da un altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, deve essere verificata in concreto la partecipazione dell’amministratore formale.
Può essere infatti che, soprattutto quando la gestione della società è delegata ad altri, la condotta illecita possa sfuggire alla conoscenza dell’amministratore formale. «Il che – osserva la Cassazione – se non esime l’amministratore di diritto da tutte le responsabilità di carattere civile connesse alla carica, non comporta, altresì, l’automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale dominato dal principio di responsabilità».

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