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Farmacie, nessun ostacolo alle Srl

Nuovi spazi per le società nei settori professionali, un tempo caratterizzati da rapporti personali e fiduciari. 

Oggi l’elemento professionale non ha più prevalenza sull’elemento imprenditoriale e commerciale, e quindi una società di capitali può possedere una farmacia senza subire quelle incompatibilità che invece si applicano al solo, specifico farmacista gestore dell’esercizio.

Mentre nel 1991 l’articolo 8 della legge 362 (riordino del settore farmaceutico) stabiliva che i soci di società di capitali di gestione di farmacie fossero incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, oggi occorre adeguarsi a nuovi equilibri. 

L’attuale quadro normativo di riferimento vede infatti un passaggio da un’impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle professioni a un’impostazione economico-commerciale. Tale innovazione, nel settore delle farmacie, consente oggi che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita da società di capitali, con una compagine sociale non limitata ai soli farmacisti iscritti all’Albo e in possesso dei requisiti di idoneità. 

La qualità di farmacista è infatti richiesta per la sola direzione della farmacia, attività che per la legge 124/2017, può essere affidata anche a un soggetto non socio.

In sintesi, l’attuale nuovo assetto normativo consente la titolarità di farmacie in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci che non siano farmacisti o in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società. 

La concatenazione di questi passaggi porta la Consulta a sottolineare che i soci i quali siano unicamente titolari di quote del capitale sociale e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali, non sono soggetti alle pregresse incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato» che, nella legge 362 del 1991 riguardavano i farmacisti. Quindi, mentre nel 1991 una società di capitali che acquisisse una farmacia, anche senza rivestire compiti di gestione o di direzione, non poteva avere soci con rapporti di lavoro diversi da quelli con la società, la logica era quella strettamente personale. Questo vincolo, che limitava la presenza di soggetti finanziatori quali le società di capitali, si giustificava solo se circoscritta ai soli soci farmacisti concretamente e fattivamente impegnati nella gestione della farmacia sociale. 

Il ruolo attuale delle società di capitali è oggi solo economico commerciale, senza coinvolgimento professionale: la società di capitali proprietaria della farmacia si limita a finanziare, mentre il farmacista professionista rimane soggetto ai doveri e incompatibilità previsti dalla legge.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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