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Fattura differita con la data del mese di liquidazione

Il possibile disallineamento tra la data di effettuazione dell’operazione e la data di emissione delle fatture non rappresenta una novità per quelle differite le quali, da sempre e per espressa previsione normativa, possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione di beni, ovvero per le prestazioni al momento del pagamento, in presenza di documento di trasporto o altro documento idoneo. 

Diverso è il caso delle fatture immediate le quali, sino al 30 giugno 2019, andavano emesse entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione mentre, da ieri 1° luglio 2019, possono esserlo entro il dodicesimo giorno successivo. 

Tra gli elementi obbligatori che caratterizzano il contenuto di tutte le tipologie di fatture, immediate o differite che siano, vi è l’indicazione della data di emissione e, se diversa e con decorrenza dal primo luglio 2019, la data in cui è stata effettuata la cessione o prestazione ovvero quando è stato corrisposto totalmente o solo in parte il corrispettivo. 

L’agenzia delle Entrate ha chiarito come la data indicata sul tracciato dovrà essere quella in cui l’operazione si è realizzata e dalla quale decorrono gli obblighi di liquidazione dell’imposta e di registrazione. La data di emissione sarà invece attestata dallo stesso Sdi al momento della ricezione del file formato Xml. In questo modo si è venuti incontro alle imprese evitando loro di implementare e aggiornare i software utilizzati per generare e trasmettere le e-fatture. In questo modo potrà facilmente essere verificata dall’agenzia delle Entrate l’emissione di una fattura immediata oltre il termine dei dodici giorni con riflessi sanzionatori più gravi in caso di mancato versamento per tempo dell’Iva esposta sul documento quando, ad esempio, l’operazione viene realizzata verso fine mese e la fattura immediata è trasmessa allo Sdi in quello successivo determinando un possibile ritardo nel versamento dell’imposta. 

Questo rischio non si corre invece per le fatture differite. Così come previsto per quelle immediate, quando non trasmesse contestualmente all’effettuazione dell’operazione, anche sul tracciato Xml delle differite potrà essere riportata, senza quindi alcuna modifica di tracciato, una sola data quale, ad esempio, quella del documento di trasporto ovvero del documento commerciale che attesta l’avvenuta effettuazione di cessione o prestazione: da tale momento decorrono infatti gli obblighi fiscali di registrazione e liquidazione dell’imposta. La fattura differita consente infatti di esporre in un unico documento tutte le consegne o le spedizioni realizzate nei confronti di un medesimo cliente nello stesso periodo di riferimento e cioè nel mese solare, il quale costituisce la finestra temporale cui ricondurre la debenza dell’imposta delle relative operazioni pur se documentate entro il 15 del mese successivo. 

In presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, sul tracciato è possibile indicare la data dell’ultima operazione del mese. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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