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Fattura elettronica, al professionista più tempo con il «pro forma»

L’avviso di parcella è documento idoneo per il prestatore per emettere una fattura differita; i soggetti non residenti identificati in Italia sono destinatari di fatture elettroniche, ma possono non conservarle in modalità virtuale; nella moratoria la data fattura segue l’effettuazione dell’operazione e non la trasmissione del documento al sistema di interscambio.
Le nuove regole di emissione della fattura immediata che prevedono dal 1° luglio la possibilità di emettere il documento entro 10 giorni dal momento di effettuazione, possono non essere sufficienti per i professionisti (o più in generale per i prestatori di servizio) ad evitare la tardiva emissione della fattura. Si pensi al caso del pagamento di una prestazione che avviene il 15 agosto che impone al contribuente di emettere la fattura il 25 agosto quando il prestatore è in vacanza fino al 31 agosto. In questo caso il professionista può ricorrere all’emissione della fattura differita entro il 15 settembre a condizione (articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/72) che la prestazione sia individuabile con un documento idoneo. L’agenzia delle Entrate ora chiarisce che un documento idoneo può essere l’avviso di parcella o la fattura pro forma. Quindi, ritornando all’esempio, se il professionista ha emesso al 1° agosto un avviso di parcella e viene pagato il 15 agosto, potrà emettere la fattura entro il 15 settembre.
La moratoria consente di emettere tardivamente nel primo semestre 2019 una fattura elettronica entro il termine di liquidazione. Quindi, ad esempio, se il momento di effettuazione di una fattura è il 5 gennaio, il contribuente può trasmettere la fattura al SdI entro il 15 febbraio. L’Agenzia chiarisce, però, che la data fattura, anche se l’emissione emissione avviene a febbraio, può essere sempre il 5 gennaio. Il chiarimento è importante sia per l’emittente che per il cessionario che possono più facilmente gestire la liquidazione e la detrazione dell’imposta.
I soggetti identificati sono stati esclusi dal perimetro soggettivo della fattura elettronica dal Dl 119/2018. Ora viene chiarito in modo puntuale la loro posizione quando sono cessionari o committenti di un soggetto passivo d’imposta nazionale. A tal proposito, l’agenzia delle Entrate, richiamando il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, ha chiarito che ai fini della trasmissione delle fatture ai predetti soggetti (insieme ai soggetti minimi, forfettari e in regime di vantaggio), i cedenti/prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronica tramite lo Sdi con un codice destinatario convenzionale a 7 zeri (salvo che il soggetto identificato non comunichi uno specifico indirizzo telematico pec o codice destinatario, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell’intermediario che riceve per suo conto).
Le fatture elettroniche saranno poi messe a disposizione nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre, si rende opportuno per il fornitore consegnare ai soggetti identificati copia cartacea.
L’Agenzia ha chiarito che i soggetti identificati in Italia (anche mediante rappresentante in Italia) non devono conservare elettronicamente le fatture elettroniche che ricevono dai propri fornitori. Questa regola, ha inoltre specificato l’Agenzia, può essere estesa anche ai soggetti minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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