fbpx
TORNA ALLE NEWS

Fattura elettronica, il reverse charge non va comunicato allo Sdi

Le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall’obbligo di invio al sistema d’interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell’imposta può, comunque, inviarle anche per ottenere la sua conservazione a norma. Al contrario, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e vanno sempre spedite allo Sdi. L’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, poi, non riguarda le fatture emesse prima del 1° gennaio 2019 che rimangono cartacee.
Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l’obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un’autofattura per liquidare l’eventuale imposta gravante sull’operazione.
Il problema che si poneva era di comprendere come questo adempimento a carico del cessionario/committente dovesse essere assolto dopo l’avvento della fattura elettronica.
In effetti, come chiarisce l’agenzia delle Entrate, per risolvere la questione bisogna fare una distinzione a monte.
Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell’esterometro, di cui all’articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015.
Al contrario, per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un’altra società residente), la fattura verrà emessa in elettronico tramite Sdi. Il destinatario la riceverà in elettronico e, nella stessa, sarà indicato il codice “N6” perché si tratta di operazione ad inversione contabile.
A questo punto, il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l’operatore abbia sottoscritto con l’Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l’integrazione verrà portata automaticamente in conservazione.
Un ulteriore dubbio, che più volte era stato sollevato dai lettori con quesiti, riguardava l’esistenza o meno dell’obbligo di invio delle autofatture emesse per omaggi. In questi casi, gli operatori non emettono una fattura nei confronti del soggetto destinatario dell’omaggio, ma provvedono alla liquidazione dell’imposta attraverso l’emissione di un’autofattura.
L’Agenzia chiarisce in modo puntuale che le stesse vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d’interscambio.
Dalla risposta, a dire il vero abbastanza concisa, si può desumere un principio: le autofatture (ovviamente quelle relative ad operazioni interne, non anche ad esempio quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente) sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al sistema d’interscambio. Sotto questo punto di vista si ritiene che anche le autofatture, relative per esempio ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitatamente ai beni) all’esercizio di arte e professioni, debbano essere sempre inviate al sistema d’interscambio quali fatture elettroniche. Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata allo Sdi dall’emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati scatta per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Il dubbio che si era posto era di comprendere se una fattura emessa e datata 2018, ma ricevuta nel 2019 dovesse essere comunque trattata in elettronico.
L’Agenzia sul punto chiarisce che una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018, anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradizionale in modalità analogica. Attenzione, però, che se si emette nel 2019 una nota di variazione relativa ad una fattura emessa nel 2018, la stessa dovrà essere gestita in modalità elettronica con trasmissione della stessa allo Sdi.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.