fbpx
TORNA ALLE NEWS

Fattura elettronica, lettere d’intento indicate nei campi facoltativi

In caso di cessione a esportatore abituale, il numero della lettera d’intento può essere inserita in uno dei campi facoltativi del tracciato Xml; le operazioni fuori campo Iva non documentate da fattura non vanno inviate al sistema d’interscambio.
L’agenzia delle Entrate risponde in modo puntuale al quesito posto da un’impresa che, quale fornitrice di un esportatore abituale, è obbligata a inserire nella fattura gli estremi della lettera d’intenti ricevuta dal cessionario/committente (articolo 1, comma 1, lettera c) legge 17/1984). Il problema che si pone è dove inserire l’informazione nel tracciato Xml della fattura elettronica, non essendoci uno specifico campo. L’Agenzia risponde che l’informazione può essere inserita nell’Xml, utilizzando uno dei campi facoltativi sui dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione.
La risposta, anche se puntuale, consente l’elaborazione di un principio generale che si può utilizzare in diverse situazioni. In effetti, molte disposizioni normative o regolamentari di natura diversa impongono l’indicazione in fattura di riferimenti di conformità. Si pensi, ad esempio, alla locuzione necessaria per indicare che il fornitore ha assolto il contributo Conai o alle indicazioni richieste nell’ambito agroalimentare dal Dl 1/2012 o, come aveva già chiarito l’Agenzia, per i dati relativi alle autovetture, per consentire al contribuente la deducibilità del costo del carburante. In molti casi è il fornitore che vuole inserire in fattura altri elementi di natura gestionale per lui importanti.
In tutti questi casi, generalizzando la risposta dell’Agenzia, l’emittente della fattura potrà inserire nel tracciato Xml le diverse informazioni nei campi facoltativi che le specifiche tecniche lasciano a sua disposizione. Ovviamente, questa situazione potrebbe portare ad una composizione eccessivamente variabile del tracciato: vista in modo prospettico, allora, andrà risolta o in accordo con il cliente o, quando sarà possibile inviare allo Sdi anche ulteriori formati, utilizzando le librerie più complete.
Altro dubbio risolto dall’agenzia delle Entrate è quello relativo al trattamento delle operazioni fuori campo. In effetti, molte imprese o enti non commerciali, a fianco ad operazioni rilevanti ai fini Iva, realizzano e certificano operazioni fuori campo Iva. Il dubbio che si poneva è se per tali operazioni era obbligatorio o era comunque possibile trasmettere la relativa certificazione in Xml tramite Sdi. La risposta fornita dall’Agenzia consente ai contribuenti di operare in modo molto flessibile.
In effetti se, da una parte, l’Agenzia sottolinea che le operazioni fuori campo che non devono essere fatturate non devono essere trasmesse allo Sdi, dall’altra per le operazioni soggette a fatturazione, il contribuente trasformarle in fatture elettroniche e trasmetterle allo Sdi, indicando in fattura la natura dell’operazione con codice «N2».
Questo significa che le operazioni fuori campo di cui all’articolo 21, 6 bis del Dpr 633/72 soggette a fattura devono transitare dallo Sdi. Al contrario, le certificazioni diverse, quali le ricevute emesse dagli enti non commerciali per le attività istituzionali o i documenti emessi per le operazioni monofase non soggette a fattura, non vanno inviate allo Sdi e potranno continuare a essere trasmesse in modo tradizionale. Ovviamente, se il contribuente decide di fatturare anche operazioni fuori campo per le quali l’obbligo dell’emissione della fattura non esiste, si ritiene che possa sempre inviarle allo Sdi.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.