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Fattura elettronica, tardiva allunga i tempi della detrazione

Per tutto il primo semestre 2019 non si applicheranno le sanzioni di cui all’articolo 6 del Dlgs 471/97, se la fattura viene emessa, o trasmessa al Sdi, oltre il termine previsto ma comunque nei termini per far concorrere l’imposta nella liquidazione di periodo (mensile o trimestrale), mentre si applicheranno le sanzioni ridotte al 20% per fatture emesse entro il termine di liquidazione dell’Iva relativa al periodo successivo.
La scelta di non applicare sanzioni si colloca nell’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della e-fattura, consentendo agli operatori che si apprestano ad adeguare i sistemi gestionali, di ridurre gli effetti negativi di possibili ritardi.
Tutto ciò ha riflessi positivi, anche se qualche dubbio in merito alla corretta gestione delle fatture rimane, visto che la norma nulla dice sul diritto alla detrazione di un acquisto non documentato da regolare e-fattura.
Prendiamo il caso in cui a gennaio 2019, a seguito di una consegna di un bene o di un incasso di una prestazione, il cedente o prestatore abbia emesso al proprio cliente la fattura in formato analogico (ad esempio pdf via e-mail) non avendo ancora adeguato i propri sistemi informativi. Il soggetto emittente, per non incorrere nelle sanzioni, ha la possibilità di generare e trasmettere al Sdi la fattura Xml entro la propria liquidazione, che ipotizziamo trimestrale, e quindi entro il 16 maggio 2019. In questo caso, il cessionario o committente che a gennaio ha pagato il bene o il servizio ricevendo una fattura “irregolare”, può detrarsi comunque l’Iva? La risposta è negativa, perché la fattura fiscalmente rilevante, dal 1° gennaio 2019, è unicamente quella elettronica trasmessa tramite il Sdi. L’acquirente potrebbe eventualmente avvalersi della possibilità di regolarizzare la mancata emissione del documento secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97 ma l’emissione dell’autofattura (necessariamente elettronica) è possibile effettuarla solo trascorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. Di conseguenza gli acquirenti di beni e servizi di fornitori non ancora pronti all’emissione della e-fattura dal 1° gennaio 2019, si troveranno nella spiacevole situazione di dover attendere, per il recupero dell’imposta pagata, la consegna della fattura xml veicolata tramite il Sdi, momento che potrebbe essere anche di qualche mese successivo alla data in cui hanno sostenuto il pagamento. Il che, potenzialmente, innesca tra cliente e fornitore una possibile divergenza di vedute tra tempi di pagamento e di invio della e-fattura, meno rilevante laddove l’emittente abbia una liquidazione mensile.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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