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Fattura, sempre elettronica anche se preceduta da scontrino

Da quest’anno la fattura emessa dagli esercenti attività di commercio al minuto, a seguito di richiesta di un cliente, dovrà essere sempre in formato elettronico anche se preceduta da uno scontrino.


I corrispettivi percepiti dagli esercenti attività di commercio al dettaglio devono essere certificati mediante il rilascio di una ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale; la fattura, invece, deve essere emessa solo nel caso in cui sia il cliente a chiederla.


Se la fattura viene consegnata contestualmente al bene o all’ultimazione del servizio, non è necessario fornire altro documento; in caso contrario, si rende necessaria l’emissione di un documento che provi l’operazione, altrimenti verrebbe meno la possibilità di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.


L’ufficio chiarisce che l’introduzione della fattura elettronica non muta le regole ordinarie in materia di fatturazione previste per i commercianti al minuto, con la conseguente impossibilità di duplicazioni. Nel caso in cui venga richiesta l’emissione della fattura, il commerciante al minuto ha due possibilità: l’emissione di una fattura immediata o di una fattura differita. 

L’emissione della fattura immediata comporta l’esonero dalla emissione di ricevuta o scontrino fiscale, nella sola ipotesi in cui la fattura stessa venga rilasciata contestualmente alla consegna del bene o alla prestazione del servizio. Considerato che per i primi sei mesi del 2019 (prorogato al 30 settembre per i contribuenti mensili), è possibile emettere la fattura immediata entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, coloro che si avvalgono di questa possibilità devono rilasciare al cliente un documento che provi l’operazione. 

Tale documento può essere una quietanza che assume valore solo commerciale e non anche fiscale oppure la stampa della fattura o, in caso di pagamento elettronico, la ricevuta del Pos. A tali fini, appare plausibile anche il rilascio della fattura cartacea, non essendo più considerato un documento fiscale. In questo caso, la fattura elettronica avrà come data quella di effettuazione dell’operazione e concorrerà a formare l’Iva a debito del mese o trimestre di competenza. In alternativa, è possibile l’emissione di uno scontrino o di una ricevuta, da annotare nel registro dei corrispettivi; in questo caso, si deve poi scomputare l’ammontare oggetto di fatturazione dal totale giornaliero (esattamente come accade nel caso di fatturazione differita).


Dunque, anche con l’emissione della fattura elettronica restano valide le modalità ordinarie di annotazione nel registro dei corrispettivi degli eventuali altri documenti emessi per certificare l’operazione e dunque non è possibile alcuna duplicazione.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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