Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria, sono cambiate le modalità di pagamento della relativa imposta; il Ministero dell’Economia e delle finanze ha introdotto, di fatto, un nuovo adempimento per i contribuenti: il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo.
Da ricordare, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – e, pertanto entro il 30 aprile 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare – scade il termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2018.
L’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.
L’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 23 aprile 2019.
Infine, è il caso di ricordare che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:
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