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Fatture, il ritardo può variare il reddito

La modalità di esercizio della detrazione Iva, chiarita con la circolare 1/E/2018, ha riflessi anche contabili.
Infatti, nel caso di fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018 nel registro sezionale “Fatture ricevute anno 2017”, il trattamento da predisporre sarà diverso a seconda della tenuta della contabilità ordinaria o semplificata.
Nel primo caso, la fattura ricevuta nel 2017 e registrata nel 2018 nel “sezionale” comporta che anche nel libro giornale l’annotazione avvenga nell’anno 2018 e, quindi, si dovrà prestare attenzione anche alla competenza del costo ai fini contabili. Nello specifico, nel caso di acquisto di beni, il costo è di competenza del 2017 in quanto la merce è pervenuta entro il 31 dicembre e, pertanto, andrà rilevata una scrittura di rettifica al 31 dicembre 2017 per imputare il costo e l’Iva a credito di competenza 2017 in contropartita ad un debito v/fornitori. In modo analogo, qualora il servizio sia stato ultimato nel 2017, si procederà anche nel caso di prestazione di servizi. Quindi, per una fattura di acquisto di merci ricevuta il 22 dicembre 2017 e registrata in data 11 gennaio 2018 nel “sezionale” Iva acquisti, con la rilevazione dell’Iva a credito al 31 dicembre 2017 il credito risultante dalla contabilità corrisponderà a quello emergente dalla dichiarazione annuale Iva.
Per le imprese in contabilità semplificata, invece, il trattamento fiscale dipenderà dall’opzione contabile prescelta dal contribuente. Ipotizzando, quindi, una fattura ricevuta nel 2017 (registrata nel 2018, ma pagata nel 2017), in caso di tenuta dei “Registri degli incassi e dei pagamenti” la registrazione nel 2018 nel “sezionale” non ha alcun riflesso ai fini delle imposte dirette. Nel registro dei pagamenti relativo al 2017 va annotato il pagamento della fattura e, ancorché non sia ancora stata registrata nel registro Iva, il costo è di competenza del 2017. Nel caso, invece, della tenuta dei “Registri Iva e annotazione dei mancati incassi/pagamenti”, l’annotazione nel registro Iva degli acquisti ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e, solo qualora il pagamento non sia stato effettuato entro la fine del periodo d’imposta, si annoterà a fine esercizio il costo non ancora pagato per imputarlo nel periodo successivo in cui sarà pagato. Infine, nel caso di tenuta dei “Registri Iva con presunzione di incasso/pagamento”, la fattura ricevuta nel 2017, ma registrata nel 2018 nel “sezionale”, comporta che, stante la coincidenza tra data di registrazione e periodo di imputazione del costo ai fini reddituali, il costo è di competenza dell’anno di annotazione, ossia del 2018. Ovviamente, il rinvio dell’annotazione delle fatture di acquisto nell’anno successivo può risultare conveniente per chi è in perdita o per chi, comunque, intenda ottimizzare una pianificazione reddituale.

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