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Fatture, invio telematico trimestrale

Dal 2017 cambiano radicalmente gli adempimenti periodici ai fini Iva, con l’avvio della trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate.
I soggetti passivi Iva devono comunicare con cadenza trimestrale i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.
Se la tipologia della operazione riguarda solamente la distinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alle fatture attive; per le fatture di acquisto, l’articolo 25 del medesimo Dpr non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione; quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.
Non è richiesto l’invio dei corrispettivi annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).
Inoltre, esclusivamente per l’anno 2017, la comunicazione relativa al primo trimestre dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio).
Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture.
La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.
È previsto un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazioni.
La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall’anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.
I nuovi obblighi vengono accompagnati dall’eliminazione dell’adempimento dello spesometro, dell’invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”, anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.
Anche sul fronte degli Intrastat arrivano novità. Non saranno più da presentare, infatti, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni nonché quello relativo alle prestazioni di servizi ricevute, sempre comunitarie, di cui, rispettivamente, al modello Intra-2 bis e Intra-2 quater. Tale adempimento è disciplinato, come noto, dall’articolo 50, comma 6, del decreto legge 331/1993, che rimane applicabile per la parte relativa alle cessioni di beni intracomunitari nonché alle prestazioni di servizi effettuate. La comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, che in fase di prima applicazione sarà semestrale con riferimento ai primi sei mesi del 2017, sopperisce, quindi, a tutta una serie di informazioni che sono attualmente “disseminate” in comunicazioni di vario genere sorte nel corso del tempo, ma, comunque, i dati che verranno forniti attraverso il nuovo adempimento sono in buona parte quelli che attualmente vengono messi a disposizione del fisco.
Prorogato infine al 1° aprile 2017 l’obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.
Per i costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico necessario per le due nuove comunicazioni introdotte dal decreto fiscale (fatture emesse e ricevute e liquidazioni periodiche Iva), oppure per l’opzione quinquennale di invio di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute, spetterà, una sola volta, un credito d’imposta di 100 euro, solo compensabile in F24 (non rimborsabile), se si esercita l’attività nel 2017 e se nell’anno precedente al sostenimento della spesa il volume d’affari non ha superato 50mila euro. Per i commercianti al minito si può aggiungere un credito di 50 euro legato agli adempimenti sui corrispettivi.
In aggiunta al credito d’imposta di 100 euro per il suddetto adeguamento tecnologico e in presenza del rispetto dei requisiti per lo stesso, ai commercianti al minuto che dal 2017 esercitano l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, per «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi» è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

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