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Fisco, il calendario aggiorna le scadenze da qui a fine anno

Molte sono le nuove scadenze che attendono i contribuenti al ritorno dalle ferie e fino a fine anno. 

Oltre ai consueti acconti delle imposte di fine novembre, quest’anno si sommano i pagamenti dei debiti fiscali e contributivi generati dai modelli Redditi e Irap, per chi applica gli Isa, per i forfettari e per i minimi, l’invio telematico dei modelli dichiarativi (con gli Isa), l’esterometro (che non sostituisce e non è sostituito dall’Intra), le comunicazioni della liquidazione Iva del secondo e terzo trimestre e il versamento dell’imposta di bollo.

  • Quest’anno, a causa dell’applicazione per il primo anno degli Isa, sono stati prorogati al 30 settembre 2019 (30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%) tutti i termini dei versamenti (in saldo per il 2018 e in acconto per il 2019), risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni Irap (oltre che il versamento l’Iva annuale, non pagata al 16 marzo scorso), che «scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019», per i minimi, i forfettari e tutti i soggetti che contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati gli Isa, a prescindere «dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa».
  • È stata prorogata al 30 settembre 2019 anche la scadenza del pagamento del diritto annuale di iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalle Cciaa, per il 2019 (nota Mise del 2 luglio 2019, n. 172631).
  • Da quest’anno, a regime, è stata spostata, per tutti i contribuenti (anche se non soggetti agli Isa), dal 30 settembre al 30 novembre, la scadenza dell’invio telematico dei modelli dichiarativi (Redditi e Irap), che quest’anno scadranno il 2 dicembre 2019, considerando che il 30 novembre è un sabato.
  • Scade il 2 settembre 2019 l’invio dei dati dei corrispettivi, documentati da «documenti commerciali» emessi da «registratori telematici» nel mese di luglio 2019, da parte di chi non li ha inviati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Le sanzioni per l’omesso invio non saranno applicate anche a chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali, nonostante fosse obbligato, dal 1°luglio 2019, alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi «registratori telematici».
  • Scade il 31 ottobre 2019, la possibilità di aderire al servizio gratuito delle Entrate di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», se si vuole consultare, in modo completo, dal sito delle Entrate la «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima della data di adesione, cioè nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019. La mancata adesione al servizio entro il 31 ottobre comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019) entro il 31 dicembre 2019. Se l’adesione verrà effettuata dal 1° novembre si applicheranno le regole a regime, quindi, si potranno visualizzare i dati completi delle fatture emesse/ricevute solo dopo la data di adesione.
  • L’esterometro deve essere inviato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fattura attiva emessa ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione passiva. Quindi, il prossimo 2 settembre (il 31 agosto 2019 è un sabato) scade l’esterometro del mese di luglio 2019. Solo per quelli di gennaio e febbraio 2019, è stata prevista la proroga al 30 aprile 2019, rispettivamente dal 28 febbraio 2019 e dal 31 marzo 2019.
  • Il pagamento dei bolli da 2 euro, relativi alle e-fatture emesse dal 1° gennaio 2019, con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro, deve avvenire entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre in cui le fatture elettroniche sono state «correttamente elaborate e non scartate» dal Sdi, per le quali il Sdi «ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento» (circolare 14/E/2019). Quindi, considerando le festività, il pagamento scadrà il 21 ottobre 2019 per il terzo trimestre 2019 e il 20 gennaio 2020 per il quarto.
  • L’invio della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali (modello Lipe), scadono l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione, a regime, del 16 settembre 2019 per l’invio del secondo trimestre 2019. Recentemente, è stato previsto che la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre possa, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione Iva annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Quindi, le liquidazioni relative al secondo trimestre 2019 scadranno il 16 settembre 2019 e quelle del terzo il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 è una domenica). Quelle del quarto trimestre 2019 potranno essere inserite all’interno del modello Iva annuale 2020.


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