fbpx
TORNA ALLE NEWS

Flat tax, il forfettario si riduce e crescono le incompatibilità

Abolito il regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro e restrizione delle condizioni di accesso per gli altri. Gli altri contribuenti con ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019, di ammontare non superiore a 65.000 possono invece applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Tuttavia, occorre tenere presente una nuova condizione di accesso ed una causa di incompatibilità:

  • il contribuente in regime forfettario nell’anno precedente non deve aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20mila euro lordi per lavoro dipendente anche nell’ambito del lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, come pure per collaboratori borsisti, contratti a progetto nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione. La norma sembra molto rigorosa;
    • sono esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30mila euro. La verifica di tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.

L’incompatibilità con il reddito di lavoro dipendente o di pensione nel limite di 30mila euro comporterà che molti contribuenti che nel 2019 hanno applicato il regime forfettario non lo potranno più fare il prossimo anno se sono pensionati o dipendenti. Nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime dell’anno in cui si manifestano e cioè quando vengono incassati; la norma non brilla per chiarezza ma sembra che questi compensi non possano usufruire della detrazione forfettaria. Le spese sostenute nell’anno di applicazione del forfettario non possono essere in nessun caso dedotte nell’anno successivo.

Una disposizione prende in considerazione l’emissione della fattura elettronica che continua a non essere obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario. Viene stabilito che i soggetti che hanno l’intero fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento. Quindi questa norma conferma che i forfettari non devono emettere fattura elettronica, mentre non è venuto meno l’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, viene precisato che nell’ammontare del reddito, ai fini della spettanza delle detrazioni e deduzioni anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito rientrante nel forfait.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.