fbpx
TORNA ALLE NEWS

Flat tax, stranieri neo residenti

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, purché, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia.
I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 24-bis, comma 1, del TUIR, possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui al medesimo art. 24-bis, aderendo al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.
La norma prevede che tutti i soggetti trasferitisi già nel 2016 in Italia e che in almeno nove anni sui dieci precedenti erano fuori dal Paese possono presentare l’opzione. I nuovi residenti dovrebbero dunque essere residenti secondo le indicazioni dell’art. 2, comma 2, del TUIR, iscritti all’anagrafe italiana nel Comune di residenza e trascorrere in Italia più della metà del periodo di imposta. Nulla esclude dunque che fra essi possano rientrare cittadini italiani che sono stati residenti all’estero nel periodo di osservazione previsto.
Il regime de quo si perfeziona:
a) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui le persone fisiche hanno trasferito la residenza in Italia;
b) ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello in cui i soggetti le persone fisiche hanno trasferito la residenza in Italia.
È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile estendere tale regime anche ai familiari dell’istante, a condizione che questi trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia.
L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello.
La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Diversamente, il contribuente (o il familiare), può revocare l’opzione nella dichiarazione dell’anno successivo a quello di prima applicazione; in tal caso, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione può effettuare apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.
Contribuente e familiari devono versare, per ciascun anno, l’imposta sostitutiva pari, rispettivamente, a 100mila e a 25mila euro, in un’unica soluzione, tramite modello F24 entro il termine di scadenza per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi.

condividi.