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Forfait indebito, si applica l’Iva a prescindere dall’incasso

Il contribuente che ha applicato erroneamente il forfettario deve correre ai ripari applicando Iva e ritenuta, ma può trovare l’indifferenza dell’acquirente/committente. Le Entrate precisano che la mancata riscossione del corrispettivo soggetto a Iva è ininfluente ai fini del versamento dell’imposta; invece la mancata applicazione della ritenuta rende impossibile l’utilizzo del credito di imposta da parte del sostituito. 

L’Agenzia ricorda come l’effettiva riscossione del corrispettivo non influisca sul meccanismo Iva. L’esigibilità dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione e prescinde dall’effettivo pagamento da parte del soggetto cui l’Iva è addebitata; l’addebito dell’Iva a titolo di rivalsa consente all’acquirente di detrarre l’Iva, realizzando così la perfetta corrispondenza tra somma dovuta all’erario dal fornitore e quella ammessa in detrazione in capo al soggetto acquirente. In sostanza, l’obbligo di versare l’Iva all’erario sorge in capo al cedente (in questo caso l’ex forfettario) con l’emissione della fattura, indipendentemente dall’avvenuto pagamento. In questa ultima ipotesi, la possibilità di recuperare l’Iva versata all’erario ma mai riscossa dal cliente è possibile solo nel caso di procedura esecutiva rimasta infruttuosa, secondo l’articolo 26, comma 2 del Dpr 633/1972.

In tema di imposte dirette, ai fini dello scomputo della ritenuta è necessario che questa sia stata operata, indipendentemente dall’esibizione del certificato del sostituto di imposta. Ciò al fine di evitare un doppio prelievo.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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