fbpx
TORNA ALLE NEWS

Forfait, test immediato per il 2020

In attesa di conoscere il testo definitivo della legge di Bilancio 2020, i contribuenti che già sfruttano il forfait sono chiamati fin da oggi a verificare se permangono i requisiti richiesti dalla norma per restare anche il prossimo anno nel regime. Il tutto tenendo presente che la circolare 9/E/2019 e le varie risposte agli interpelli hanno previsto alcune deroghe valide per il solo 2019, giustificate dal ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti. A ragionamenti solo in parte analoghi sono chiamati coloro che vorrebbero fare ingresso nel forfait dal 2020. Oltre all’importo dei ricavi/compensi percepiti nell’anno, le altre due variabili da esaminare sono i rapporti di lavoro attuali e pregressi e le partecipazioni possedute, in quest’ultimo caso distinguendo tra società di persone e di capitali.

Società di persone: La legge 190/2014 prevede, in primo luogo, l’incompatibilità tra attività svolta individualmente nel regime forfettario e la contemporanea partecipazione a società di persone, studi associati e imprese familiari, indipendentemente dalla quota posseduta e dall’attività esercitata dal soggetto partecipato. L’Agenzia ha confermato che è “innocua” a questi fini la partecipazione in società semplice che (anche di fatto) non origina reddito d’impresa o di lavoro autonomo (come generalmente accade in ambito agricolo o immobiliare). Creano problemi, invece, la partecipazione come accomandante o in veste di nudo proprietario e ad azienda coniugale. La circolare 9/E/2019, dopo aver dettato la regola generale che prevede l’obbligo per il contribuente di liberarsi della partecipazione «nell’anno precedente a quello di applicazione del regime», introduce una deroga importante: se la causa ostativa era in essere alla data del 31 dicembre 2019 l’uscita scatta dal 2020 e solo nel caso in cui, entro il 2019, non si riesca a trasferire la quota o, comunque, ad uscire dal rapporto associativo. La circolare pare affermare che la possibilità di liberarsi della quota entro l’anno sia “a regime” e non limitata al 2019. La deroga 2019 vale anche per chi, quest’anno, ha ceduto (senza simulazioni) la quota prima di aprire partita Iva nel forfait (dal 2020 occorrerà attendere l’anno successivo).

Società di capitali: Qui la causa ostativa scatta con la compresenza del controllo (diretto o indiretto) e dell’esercizio, da parte della partecipata, di un’attività riconducibile (direttamente o no) a quella svolta dal soggetto. La riconducibilità è stata individuata con le sezioni Ateco, ma con l’avvertenza che alla stessa sezione si deve affiancare anche l’attività di cessione di beni o prestazione di servizi svolta dalla persona fisica in favore della società partecipata, la quale deduce i componenti negativi correlati (molto frequente il caso dell’amministratore). Si tratta di situazioni che vanno individuate ex post, cioè alla fine del periodo, per verificare la legittima permanenza nel periodo successivo. Per il 2019, le risposte all’interpello salvano le cessioni/prestazioni intervenute entro il 10 aprile 2019, ma si ritiene che modesti importo fatturati successivamente possano divenire irrilevanti rendendoli indeducibili nella determinazione del reddito della società partecipata. Il controllo viene riconosciuto (in assenza di soci familiari) non solo col 51%, ma anche con il 50% e addirittura con il 49 per cento. Partecipazioni di minoranza possono integrare il “controllo di fatto” se il forfettario è l’unico o principale fornitore della società partecipata o se egli ritrae da essa la parte prevalente dei propri ricavi/compensi. In quest’ultima fattispecie, le risposte non paiono coerenti: il tema, infatti, dovrebbe porsi solo in caso di attività con codice rientrante nella stessa sezione Ateco ma in un caso tale situazione non è stata ritenuta dirimente.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.