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Forfettari, con il 15% (o 5%) esclusa l’Iva

I nuovi forfettari, con la sostitutiva del 15% (al posto di Irpef, addizionali e Irap se dovuta), devono emettere la fattura senza applicazione dell’Iva. 

Questa è la prima mossa per aderire al regime forfettario dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni che nel corso del 2018 hanno conseguito ricavi o compensi non oltre 65mila euro. Diventa infatti decisiva l’annotazione in fattura del tipo «non soggetta a Iva legge 190/2014 – regime forfettario» in quanto l’applicazione dell’Iva potrebbe essere letta come rinuncia al regime forfettario. I forfettari sono esclusi dalla e-fattura.


Il regime forfettario si applica agli autonomi con ricavi o proventi non superiori a 65mila euro nell’anno precedente. 

Non rileva se nel 2018 la persona fisica abbia avuto personale dipendente sostenendo una spesa superiore a 5mila euro, o abbia utilizzato beni strumentali oltre 20mila euro, o abbia percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30mila euro. 


Le persone fisiche imprenditori e professionisti che nel 2018 abbiano applicato qualunque regime contabile, se si tratta di quello naturale, e abbiano realizzato ricavi o compensi non oltre 65mila euro, applicano naturalmente il regime forfettario, se lo vogliono, dal 2019. Quindi si può trattare sia di contribuenti che abbiano applicato il regime forfettario, quello semplificato per cassa o quello di contabilità ordinaria sulla base dei ricavi conseguiti nel 2017. Se invece si trovano in un regime, semplificato per cassa o ordinario, per opzione (vincolante per un triennio), si pone il dubbio se possano aderire al regime forfettario. La revoca dell’opzione dovrebbe essere possibile in forza dell’articolo 1 del Dpr 442/1997 che esclude il vincolo triennale in presenza di nuove norme. Invece l’opzione triennale per il metodo della registrazione Iva di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600, non è vincolante in quanto si trova all’interno del regime semplificato (agenzia delle Entrate, risoluzione 64/E/2018). 


La legge di bilancio 145/2018 ha introdotto due cause ostative. La prima riguarda la partecipazione oltre che nelle società di persone o associazioni, anche nell’impresa familiare; inoltre è ostativo il controllo diretto o indiretto di una Srl o di una associazione in partecipazione. Tuttavia, affinché la partecipazione sia incompatibile con il regime forfettario occorre anche una seconda condizione e cioè che la Srl o l’associazione svolgano una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. Quindi, un ingegnere informatico non può essere socio per oltre il 50% di una società che produce software, mentre un professionista può essere socio della società immobiliare proprietaria del suo studio. Altra questione è quella di stabilire se le partecipazioni che compromettono il regime forfettario, debbano essere insussistenti dal 1° gennaio 2019 oppure se possono essere rimosse anche nel corso di tale anno come sarebbe ragionevole in relazione al fatto che la legge di bilancio è stata approvata qualche ora prima dell’entrata in vigore. Si ricorda, al riguardo, che il comma 77 dell’articolo 1 della legge 190/2014 dispone che il regime forfettario cessa dall’anno successivo a quello in cui si verificano le cause ostative di cui al comma 57. Ma in questo caso c’è il problema dei requisiti di accesso e a tal fine la circolare delle Entrate 10 del 4 aprile 2016, 2° capitolo, afferma che per i requisiti di accesso (ricavi) si fa riferimento all’anno precedente mentre per le cause di esclusione si fa riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.


La seconda nuova incompatibilità riguarda lo svolgimento di attività in regime forfettario nei confronti del proprio datore di lavoro e di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti (ovvero nei confronti di soggetti indirettamente o direttamente riconducibili); tuttavia la causa ostativa scatta soltanto nel caso in cui le operazioni svolte con i datori di lavoro siano prevalenti. Quindi, a un commercialista non è inibito collaborare con un altro commercialista di cui è stato dipendente a condizione che il fatturato con altri clienti sia superiore a quello con l’ex datore di lavoro.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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