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Forfettari, neoprofessionisti con il forfait anche se pagati dal tutor

Le partite Iva aperte a seguito di nuove iscrizioni negli Ordini o nei Collegi professionali possono usufruire del regime forfettario (legge 190/2014, come risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge 145/2018), qualora siano rispettate le condizioni contenute nella legge di Bilancio.


Il professionista giovane che apre la partita Iva è per eccellenza un soggetto destinatario del regime forfettario; peraltro, egli è normalmente nelle condizioni di applicare l’aliquota del 5% di imposta sostitutiva, trattandosi di nuova attività.


Occorre considerare che la causa ostativa prevede che non possa applicare il regime forfettario il soggetto che svolga prevalentemente l’attività nei confronti di un datore di lavoro con il quale siano in corso rapporti lavorativi o che tali rapporti fossero sussistenti nei due anni precedenti. 


Si noti che il legislatore considera la figura del datore di lavoro: quindi, l’incompatibilità scatta in presenza di lavoro subordinato, che non è quello del soggetto che svolge la pratica professionale, anche se retribuita. 


Ne consegue che, se il neoprofessionista non era a libro paga del proprio dominus, potrà applicare il regime forfettario, anche svolgendo prestazioni prevalentemente nei confronti del professionista presso il quale si è formato. 


Se, invece, nella fase precedente all’apertura della partita Iva il neoprofessionista era a libro paga, potrà comunque applicare il regime forfettario, ma dovrà svolgere le proprie prestazioni nei confronti di soggetti diversi dal suo datore di lavoro. Questa limitazione vale anche nei confronti di soggetti che a quel datore siano direttamente o indirettamente riconducibili.

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