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Forfettari, valutazione delle partecipazioni in Srl

Le cause ostative impediscono l’applicazione del regime forfettario nell’anno in cui si verificano. Ma se una di queste cause si manifesta mentre il contribuente opera già nel forfait, l’uscita dal regime decorre dall’anno successivo. 

La prima – e parzialmente – nuova causa ostativa meritevole di approfondimento riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o di associazioni professionali, la posizione di collaboratore nelle imprese familiari, ovvero la partecipazione di controllo diretto e indiretto in Srl o associazioni in partecipazione che esercitano una attività riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime forfettario. 


La circolare 10/E/2016 ha precisato che per i requisiti di accesso si deve fare riferimento all’anno precedente, mentre le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime forfettario; è stato quindi affermato che nessuna preclusione scatta all’applicazione del regime forfettario nel caso in cui il contribuente ceda la partecipazione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime: la causa di esclusione esistente nel periodo di imposta precedente non compromette il regime forfettario, che invece non può essere applicato nel caso in cui essa conviva nel medesimo anno. 


Per le quote in società di persone, l’Agenzia con la circolare 10/E/2016 aveva consentito la cessione prima della fine del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario. 


Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione. La soluzione risolve il problema di chi, in modo incolpevole, viene in possesso di una partecipazione incompatibile con il regime forfettario ad esempio per effetto di successione. Ovviamente, c’è il problema che il contribuente in questo caso perde il regime forfettario dall’anno successivo, circostanza che si potrebbe evitare cedendo la partecipazione prima della fine del periodo di imposta.


La seconda nuova causa di esclusione riguarda l’attività esercitata in regime forfettario con il datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti. In questo caso il contribuente forfettario può effettuare operazioni con il datore di lavoro, ma a condizione che operi prevalentemente con altri; il problema si presenta se nel corso del 2019 il forfettario finisce con il fatturare prevalentemente con il datore di lavoro: applicando il comma 71 già citato il contribuente dovrebbe perdere il regime forfettario dall’anno successivo. Il regime forfettario non può essere negato a nostro parere a chi inizia l’attività nel 2019 e poi finisce per operare prevalentemente con il datore di lavoro o con chi lo è stato: perderà il regime forfettario nel 2020.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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