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Forfettario, fuori chi controlla la Srl in modo indiretto

Un professionista che svolge anche l’incarico di amministratore unico di Srl, con compenso fatturato, non può applicare il regime forfettario poiché opera prevalentemente con la società di cui ha il controllo. 

L’Agenzia precisa che la fattispecie integra la causa ostativa che preclude il forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. 

La conseguenza è che, per il 2019, il contribuente può applicare il regime forfettario, ma se non rimuove la causa ostativa entro la fine dell’anno nel 2020 decadrà dal regime. Sebbene la partecipazione posseduta nella Srl sia di minoranza, la presenza dei familiari nella società determinava il controllo indiretto della stessa. 

L’Agenzia ricorda inoltre che valgono le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società controllata a prescindere dalle sezioni Ateco dichiarate (differenti nel caso in esame); pertanto, lo svolgimento dell’attività di architetto in forma autonoma e la qualifica di amministratore unico delle Srl dallo stesso indirettamente controllate, dalle quali proveniva la prevalenza dei suoi compensi, determinavano la diretta riconducibilità dell’attività effettivamente svolta dalle Srl controllate a quella di amministratore esercitata in via prevalente dall’istante.

Infine, un soggetto può applicare il forfettario anche se opera prevalentemente con il suo ex datore di lavoro ma all’estero. E, in presenza di una Srl in liquidazione, il socio che apre la partita Iva successivamente può applicare il forfettario non cadendo nelle cause ostative.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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