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Forfettario, si valuta a fine anno il vincolo con l’ex datore

L’applicazione del regime forfettario è preclusa ai contribuenti che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro, ma la verifica della prevalenza va effettuata solo alla fine del periodo di imposta; quindi qualora il requisito non si sia verificato, la fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo. 

Con riferimento al regime forfettario riservato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale, la legge di Bilancio ha apportato tre modifiche: l’introduzione di una soglia unica di ricavi/compensi, pari a 65mila euro, per l’accesso al regime; l’eliminazione degli altri requisiti di accesso relativi all’ammontare del costo del personale e dei beni strumentali; la modifica e l’introduzione di nuove cause ostative. Proprio su quest’ultimo aspetto si sofferma la circolare, dopo aver riepilogato le caratteristiche principali del regime. 

La legge di bilancio 2019 ha modificato le lettere d) e d-bis) del comma 57 prevedendo che non possono avvalersi del regime forfetario:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro con esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività e si iscrivono in un albo o ad un collegio professionale dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni. La verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo di imposta. Ne consegue che un contribuente che inizia l’attività o che nell’anno 2018 abbia realizzato un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 65mila può accedere al regime forfetario anche se nel 2018 ha operato prevalentemente con il proprio datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti. Per l’anno in corso, quindi, può comunque applicare il regime e fruire dell’imposta sostitutiva agevolata ed ove confermi il lavoro prevalente con il datore di lavoro, perderà il regime dall’anno 2020.

Il lavoro dipendente comprende anche quello degli amministratori e collaboratori e per datori di lavoro riconducibili al proprio, si intendono quelli delle società controllanti, controllate e collegate.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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