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Formazione 4.0, bonus per le tecnologie

Il bonus formazione 4.0 è prorogato per tutto il 2020 con una nuova disponibilità concessa dalla legge di Bilancio, legge 160/2019. 

L’incentivo prende il nome di bonus formazione 4.0 perché finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

Ne possono beneficiare, con la formula del credito d’imposta, tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Restano, però, escluse le imprese «in difficoltà» e, con le modifiche della legge di Bilancio, anche quelle oggetto di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001 e quelle non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il bonus è accordato su un massimale di spesa differenziato per soggetto beneficiario: alle piccole imprese spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300mila euro; alle medie e grandi imprese, invece, il bonus è riconosciuto rispettivamente nella misura del 40% e del 30% delle spese ammissibili, nel limite annuale di 250mila euro. Tuttavia, il bonus è elevato – fermo restando i massimali – fino al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. La legge di Bilancio ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli istituti tecnici superiori. 

Ulteriore novità è che il credito d’imposta sarà utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione con obbligo, in capo alle beneficiarie, di effettuare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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