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Formazione apprendisti con contributi a zero

La nuova disciplina dell’apprendistato duale ha previsto la possibilità del datore del lavoro di corrispondere una retribuzione pari al 10% per la formazione interna all’impresa e l’esonero dall’obbligo retributivo per la formazione svolta presso l’istituzione formativa.
L’aliquota dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è pari al 5% in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016.
Considerato che il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere individuato sulla base della retribuzione determinata per gli apprendisti (10% della retribuzione per la formazione interna ed esonero per quella esterna, salvo le diverse previsioni del contratto collettivo di riferimento), il datore di lavoro non dovrà pagare nessun contributo per la formazione esterna, mentre dovrà versare solo un contributo del 5% della retribuzione effettivamente erogata per la formazione interna.
La finalità di mantenimento dei livelli occupazionali del contratto di solidarietà difensivo, nel suo periodo di vigenza, va contemperata con la possibile insorgenza di ulteriori esigenze lavorative. Qualora queste necessità possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, sarà consentito procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva, anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato.
Tuttavia, il ministero precisa che deve essere sempre rispettato il rapporto di tre apprendisti ogni due dipendenti specializzati, ovvero quello del 100% nel caso di imprese al di sotto delle dieci unità, e deve essere garantita all’apprendista una formazione adeguata rispetto alle finalità del suo percorso.

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