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Frodi Iva, nuovo reato 231

La direttiva 2017/1371, approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017 e recante «norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione» (meglio nota come «direttiva Pif»), mira a rafforzare la protezione delle finanze Ue attraverso l’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali in materia e la realizzazione di un livello di tutela equivalente nei diversi Stati membri.
Tra i comportamenti considerati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (cosiddetti «reati Pif») e che dovranno essere oggetto di criminalizzazione da parte dei legislatori nazionali entro il termine di recepimento del 6 luglio 2019, si segnalano, in particolare, le frodi in materia di Iva. In tale categoria, la nuova normativa eurounitaria ricomprende tre tipologie di condotte illecite perpetrate in «sistemi fraudolenti transfrontalieri»:
• utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’Iva, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio Ue;
• mancata comunicazione di un’informazione relativa all’Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
• presentazione di dichiarazioni esatte relative all’Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’Iva.
Tuttavia, la direttiva si applicherà – per espressa scelta del legislatore europeo – «unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’Iva», ovvero alle condotte illecite di carattere intenzionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro e siano connesse al territorio di due o più Stati membri.
Tra le altre cose, la direttiva prevede poi l’obbligo per gli Stati membri di introdurre le misure necessarie affinché le persone giuridiche, nel cui interesse siano commessi i reati Pif, «possano essere ritenute responsabili». I legislatori nazionali, dunque, sono chiamati a predisporre fattispecie adeguate allo scopo e a prevedere l’irrogazione, in capo agli enti collettivi, di «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». Tra queste, in particolare, la direttiva menziona, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche misure di carattere interdittivo (che spaziano dall’esclusione dal godimento di un beneficio/aiuto pubblico fino alla chiusura, temporanea o permanente, degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato), e provvedimenti quali l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e lo scioglimento dell’ente. È prevista, inoltre, l’adozione delle «misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi» dei reati Pif.
Nel nostro ordinamento, l’attuazione della direttiva sembra destinata a impattare in misura significativa sul sistema della responsabilità da reato degli enti, che attualmente non contempla, tra i reati-presupposto, i delitti tributari. L’estensione (doverosa, stante il tenore inequivoco della direttiva) della responsabilità degli enti alle frodi Iva «gravi» consentirebbe di arginare, almeno in parte, i tentativi della giurisprudenza di ricondurre, per via interpretativa, i reati tributari nell’alveo del decreto 231.
Ci si riferisce, da un lato, all’orientamento secondo cui i delitti di frode fiscale e il delitto di truffa in danno dello Stato (fattispecie, quest’ultima, prevista tra i reati-presupposto) potrebbero concorrere tra loro e, dunque, essere contestati simultaneamente all’ente (interpretazione respinta nel 2010 dalle Sezioni Unite della Cassazione); e, dall’altro lato, alla tesi (più recente, ma comunque sconfessata dalla Suprema corte) secondo la quale i delitti tributari sarebbero ascrivibili all’ente per il tramite del delitto di associazione per delinquere (previsto quale reato-presupposto dal decreto 231 e, nel caso di associazione per delinquere transnazionale, dalla legge 146/2006), muovendo dalla semplice considerazione per cui qualsiasi delitto, ove perpetrato nell’ambito di un’associazione criminosa, potrebbe costituire il fine illecito di tale reato e quindi essere sanzionato, seppur indirettamente, ai sensi del decreto 231.

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