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Frontalieri, mini-scudo al 3%

Le attività estere non indicate nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi e detenute da soggetti – oggi fiscalmente residenti in Italia – in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire o che prestavano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi (cosiddetti lavoratori frontalieri) potranno essere regolarizzate pagando il 3% del loro valore alla data del 31 dicembre 2016.
Potranno essere regolarizzate le “attività” e le “somme” depositate in conti correnti e libretti di risparmio esteri derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) e d), del Tuir, vale a dire redditi di lavoro dipendente e autonomo.
La procedura si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nei Paesi esteri in cui veniva svolta l’attività lavorativa.
Il costo della regolarizzazione è pari alla detta percentuale forfetaria del 3%, che include le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Per aderire alla procedura occorrerà presentare l’istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e saldare il conto spontaneamente in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o con il pagamento dell’ultima rata.
Da notare che, in deroga alle norme previste dallo Statuto del contribuente, i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020, limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione.

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