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Gestione separata, contributi anche dagli avvocati

I professionisti tenuti all’iscrizione a un albo che svolgono attività lavorativa senza versare il contributo soggettivo a una Cassa di previdenza, sono tenuti a iscriversi alla gestione separata Inps. 

Le ultime due decisioni riguardano due commercialisti, ma in passato le pretese dell’istituto di nazionale di previdenza sono state rivolte in modo particolare a ingegneri, architetti e avvocati che versano alle rispettive casse solo il contributo integrativo, senza obbligo di iscrizione.

Nel motivare la decisione, la sezione lavoro richiama la sentenza 3240/2010 a sezioni unite in cui si chiarisce che la gestione separata è nata per estendere la copertura assicurativa non solo a lavoratori che non ne erano prima beneficiari, ma anche a specifiche attività escluse in precedenza. 

Inoltre, la gestione separata ha la particolarità per cui «l’obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito» e la compatibilità dell’iscrizione di un lavoratore a due gestioni previdenziali è prevista e regolata dall’articolo 49, comma 16, della legge 449/1997 che prevede un’aliquota specifica della gestione separata per chi è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria. 

«La regola generale è, quindi, che all’espletamento di duplice attività lavorativa…deve corrispondere la duplicità di iscrizione». L’obbligo viene meno solo «se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento».


Quanto alla norma di interpretazione della legge 335/1995 (istitutiva della gestione separata) contenuta nell’articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011, secondo la Cassazione va letta tenendo conto della volontà di estendere la tutela assicurativa con la creazione della gestione separata stessa. Di conseguenza l’unica contribuzione che esenta dall’iscrizione alla gestione separata è quella correlata all’obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale di categoria. Ma il contributo integrativo non è di questo genere e inoltre non determina la creazione di una copertura assicurativa.


Per i giudici non è motivata nemmeno la critica per cui i contributi versati alla gestione separata sarebbero “inutili”, dato che le leggi 228/2012 e 232/2016 hanno esteso l’ambito di operatività del cumulo dei contributi a fini pensionistici consentendo di valorizzare i periodi non coincidenti.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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