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Giustificazioni valide con raccomandata a/r entro cinque giorni

Nell’ambito di un procedimento disciplinare, non sono tardive le giustificazioni ricevute dal datore di lavoro oltre il termine di cinque giorni assegnato dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, laddove il lavoratore le abbia spedite per raccomandata entro tale termine. 

Da questo principio, che la Corte di cassazione ha affermato con sentenza 32607/2018, consegue l’illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato dall’impresa con lettera di licenziamento nella quale si è negato che il dipendente avesse consegnato tempestivamente le proprie giustificazioni.


La Cassazione osserva, a corredo delle proprie conclusioni, che la ragione sottesa al procedimento disciplinare risiede nell’esigenza di garantire al lavoratore non solo il diritto di difesa rispetto alla contestazione degli addebiti, ma anche un effettivo contraddittorio tra dipendente e datore di lavoro. 

In questo contesto si colloca il termine di decadenza di 5 giorni (salvo il più ampio termine fissato dai contratti collettivi) che si desume dal combinato disposto dell’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 300/1970, a norma del quale il datore non può adottare alcun provvedimento disciplinare prima che siano decorsi 5 giorni dalla contestazione in forma scritta, nel cui spazio il lavoratore ha diritto a essere sentito a sua difesa.


La tesi per cui nel termine di decadenza le giustificazioni debbano essere ricevute dal datore, ad avviso della Cassazione, comprime ingiustificatamente il diritto del lavoratore a opporre le proprie difese e a sviluppare le proprie argomentazioni critiche nel contraddittorio con la controparte datoriale.


La lettura corretta della norma statutaria non può che essere, a garanzia e salvaguardia del diritto di difesa e di un effettivo contraddittorio tra le parti, nel senso che la decadenza viene interrotta se il dipendente incolpato trasmette le giustificazioni scritte entro i 5 giorni, a nulla rilevando che il datore di lavoro abbia ricevuto la lettera in data successiva.


Sulla scorta di questo principio, la Cassazione ribalta la decisione di segno contrario della corte d’appello di Roma, che ha ritenuto irrilevante rispetto alla procedura disciplinare la negazione datoriale del tempestivo esercizio del diritto alle giustificazioni da parte della dipendente.


L’errore in cui è incorsa la Corte di appello risiede, per la Cassazione, nell’aver considerato tardive le giustificazioni della lavoratrice, senza considerare che il dato dirimente era costituito unicamente dal giorno di spedizione della lettera e senza che potesse attribuirsi, invece, rilevanza alcuna al momento successivo in cui essa è stata effettivamente recapitata al datore.


Risulta, dunque, rispettato il termine di decadenza (5 giorni) entro il quale si sviluppa il diritto del dipendente alle giustificazioni, se in questo intervallo il lavoratore ha spedito le proprie difese scritte, con conseguente illegittimità del licenziamento disciplinare nel quale si assume, invece, la intempestività delle giustificazioni sul presupposto del loro recapito tardivo al datore di lavoro.

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