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Gli alert sui segnali di difficoltà con tutela della riservatezza

Il Codice della crisi d’impresa enfatizza la necessità di introdurre procedure di individuazione dello stato di crisi prima che la stessa diventi irreversibile, in modo tale da permettere agli organi preposti la tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o, ancor meglio, evitarla.

In aggiunta ai creditori pubblici qualificati (agenzia delle Entrate, Inps, agente della riscossione), il Codice affida tale compito agli organi di controllo societari, al revisore e alla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, a cui richiede di: 

  • valutare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, che sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione; 
  • segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. Soffermiamoci in particolare sul secondo compito per capire i reali destinatari.

In presenza di fondati indizi di crisi, il revisore ovvero l’organo di controllo deve immediatamente darne informazione all’organo amministrativo. La comunicazione deve rispettare specifici requisiti di sostanza, di forma e di termini. Ciò significa che la segnalazione deve essere motivata, e quindi è necessario che la sussistenza dello stato di crisi sia circostanziato e vengano richiamati gli indizi a tal fine rilevati (cioè gli indici).

La comunicazione deve essere redatta in forma scritta e trasmessa tramite Pec o con altri mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione e deve prevedere un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per superare lo stato di crisi. 

Soltanto in caso di condotta omissiva o di inerzia dell’organo amministrativo ovvero in caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, il revisore o il sindaco è tenuto ad attuare la cosiddetta “procedura di allerta esterna”, informando senza indugio l’organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza (Ocri). In tale eventualità si dovranno fornire tutti i dati utili anche in violazione dell’obbligo di segretezza.

Il Codice prevede inoltre, in caso di segnalazione tempestiva all’Ocri, la deresponsabilizzazione dell’organo di controllo per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successive alla segnalazione. Con la denuncia all’Ocri, la norma pertanto introduce una protezione dal rischio di contestazioni di responsabilità risarcitorie per culpa in vigilando sugli atti gestori degli amministratori posti in essere successivamente alla segnalazione. Questa in sintesi l’iter per eventualmente accedere al procedimento di composizione assistita della crisi. Si tratta di una comunicazione gestita in primis all’interno della società e in un secondo momento davanti ad un organismo istituito presso ciascuna Camera di commercio e quindi in assenza di qualunque contatto con il “mondo esterno”.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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