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Hard Brexit, la guida per i transiti e l’export

L’agenzia delle Dogane si prepara all’hard Brexit del 31 ottobre, veicolando alcuni documenti della Commissione europea che in forma operativa presentano il futuro prossimo delle imprese impegnate negli scambi tra Unione Europea e Regno Unito.

La user guide predisposta dalla Commissione Ue per assistere le imprese nelle operazioni di esportazione e di transito delle merci in relazione al recesso del Regno Unito in caso di hard Brexit, fornisce un’utile ed articolata guida per la gestione delle operazioni che verranno realizzate a cavallo del periodo di transizione.

Nel caso di merce unionale, occorre distinguere il caso in cui, all’atto del recesso del Regno Unito, la merce venga esportata da un paese Ue, ovvero sia già giunta nel Regno Unito al fine di essere esportata. 

Nel primo caso dovrà essere dirottata presso un ufficio di uscita Ue, affinché quest’ultimo dia conferma dell’esportazione. La merce dunque proseguirà il proprio tragitto all’interno del Regno Unito, sotto il vincolo di un regime Uk. Nel secondo caso, invece, la merce verrà movimentata in uscita secondo le norme inglesi, ma l’Ufficio di esportazione Uk non avrà più accesso al sistema informatico unionale Ecs; si dovrà dunque dimostrare con prov alternative l’uscita della merce dal territorio Ue.

Qualora invece il Regno Unito dovesse rappresentare solo un Paese di transito della merce, che partendo da uno Stato membro Ue, attraversi l’Uk per giungere a un altro Paese Ue per la successiva esportazione, occorre distinguere tre casi.

Se il recesso avviene quando la merce si trova ancora nell’Unione, quest’ultima dovrà essere dirottata presso un ufficio di uscita Ue, e una dichiarazione sommaria di entrata dovrà essere depositata presso l’Ufficio doganale di primo ingresso nel territorio unionale. Una volta rientrata nei confini Ue, la merce dovrà essere preferibilmente vincolata ad un regime di transito esterno, affinché possa raggiungere l’ufficio di uscita e lasciare definitivamente il territorio Ue.

Se la merce si trova già sul territorio Uk al momento del recesso, quest’ultima perderà il suo status Ue. Occorrerà quindi depositare una dichiarazione sommaria di entrata presso la dogana di primo ingresso nell’Ue, dove la merce sarà vincolata ad un regime di transito esterno al fine di essere esportata, mentre il movimento aperto presso la dogana di partenza dovrà essere necessariamente chiuso sulla base di una prova alternativa a quella informatica. 

Più semplice è la terza ipotesi, per cui, se la merce si trova già presso lo Stato Ue di uscita, il movimento sarà chiuso con notifica informatica all’ufficio di esportazione. 

Diverso ancora il caso inverso di esportazione lanciata in Uk con uscita dall’Ue. In questa ipotesi bisogna distinguere il caso in cui – al momento del recesso – la merce si trovi in Uk, da quello che veda la merce già in Ue. Nel primo caso i beni saranno vincolati ad un regime doganale del Regno Unito, al contempo perdendo lo status di merce Ue. Una dichiarazione sommaria di entrata sarà poi depositata presso l’ufficio doganale di primo in ingresso nell’Ue, dove la merce sarà vincolata ad un regime di transito esterno fino all’arrivo presso la dogana di uscita. Nell’altro caso la dogana di uscita procederà all’export, eventualmente dando prova alternativa dell’uscita fisica.

Varia è poi anche la casistica sul transito, di cui si riportano gli elementi di maggior interesse. Per il transito di merci non Ue, con destino Uk, che si trovino nell’Unione al momento del recesso, si prevede la prosecuzione del transito T1 in ambiente informatizzato Ncts. Alla dogana di uscita dall’Unione sarà però presentata una dichiarazione di uscita, dopodiché la merce passerà per l’Ufficio di transito inglese. Nulla quaestio se la merce si trova già in Uk al momento del recesso: quest’ultima infatti proseguirà semplicemente il proprio transito T1 in Ncts. Lo stesso avviene, al contrario, nel caso di merci trasmesse con transito T1 in Uk, con destinazione Ue.

I CASI 

  1. Export diretto: Per le merci esportate per l’uscita dal Rego Unito (es. Londra) spedite dall’Ue (es. Milano), e viceversa, conta la localizzazione delle merci per comprendere se le stesse possono essere appurate in automatico oppure se occorre munirsi di una prova alternativa manuale
  2. Export con attraversamento: Per le merci lanciate in export dall’Ue (es. Milano), con attraversamento del Regno Unito ed uscita dall’Ue (es. Dublino), si distingue tra recesso con merce Ue e recesso con merce nel Regno Unito. Nel primo caso, si procede con l’export dall’Unione, nel secondo dal Regno Unito
  3. Transito: Per i transiti attivati nell’Ue (es. Milano) e da chiudersi nel Regno Unito (es. Londra), e viceversa, occorre fare un distinguo: se la merce è già entrata nel paese di destino, nulla quaestio; se invece la merce è ancora nello stato di partenza, il movimento sarà chiuso con prova alternativa manuale


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