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I rimpatriati, la guida completa

Oggi ci sono agevolazioni fiscali per tutti coloro che decidono di trasferirsi in Italia, vantaggi che dipendono dai livelli reddituali, dall’età e dall’attività svolta. 

Per evitare errori, queste opportunità devono essere attentamente valutate tenendo conto, tra le altre cose, delle fonti di reddito, della presenza di eventuali asset patrimoniali che rimangono all’estero, nonché delle previsioni dei Trattati contro le doppie imposizioni. Inoltre, grande attenzione deve essere rivolta alla stesura dei contratti di lavoro in conformità alle norme che regolano i regimi in questione. 

I benefici per chi sceglie l’Italia non sono più limitati ai lavoratori altamente qualificati, ma abbracciano una platea più ampia, tra cui sportivi professionisti e chi intende avviare un’attività di impresa, con un forte impulso a stabilire nuove imprese individuali nel nostro Paese. 

Le aziende italiane potranno attrarre talenti di ogni tipo e sopperire ai fabbisogni lavorativi soprattutto nei settori industriali strategici. Le misure vanno accolte con favore in termini generali, perché la leva della concorrenza fiscale può attrarre in Italia capitale umano e con esso investimenti e consumi, che altrimenti non arriverebbero. 


Le misure di attrazione per i lavoratori si aggiungono al regime fiscale per i pensionati esteri che si trasferiscono nei Comuni del Sud Italia con meno di 20mila abitanti e che potranno pagare un’imposta del 7% su tutti i redditi esteri – non solo sulle pensioni – per 10 anni. Tra i regimi di vantaggio c’è anche quello riservato ai soggetti titolari di grandi patrimoni, che consente l’opzione per un’imposta forfettaria pari a 100mila euro annui su tutti i redditi esteri per 15 anni. 

I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020 possono accedere ai nuovi benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato secondo quanto stabilito da una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Ciò vale anche per chi è già rientrato, inclusi i destinatari di atti impositivi aventi ad oggetto il disconoscimento delle agevolazioni proprio per mancanza dell’iscrizione all’Aire, con la conseguenza che eventuali contenziosi dovranno essere abbandonati dalle Entrate.

Residenza e lavoro in Italia per almeno due anni: Ecco condizioni – e destinatari – per applicare l’articolo 16 del Dlgs 147/2015 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”:

  • lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori individuali) residenti fiscali all’estero per almeno 2 anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano;
  • chi ha una laurea, e ha svolto in modo continuato attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. 

Per chi si trasferisce al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia), il reddito imponibile è pari al 10% (detassazione nella misura del 90%).

Rientro dei cervelli: Le condizioni e i destinatari del provvedimento sono:

  • ricercatori e docenti che hanno svolto attività all’estero per 2 anni e si trasferiscono in Italia per svolgere attività di docenza/ricerca; 
  • reddito imponibile pari al 10%;
  • la durata dell’agevolazione sale da 4 a 6 anni dal trasferimento;
  • la durata può salire a 8 anni (con acquisto abitazione/figlio), 11 anni (due figli), 13 anni (tre figli);
  • per gli italiani «espatriati» non è più necessaria l’iscrizione Aire se la residenza estera è in un Paese con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Sportivi professionisti: Ecco condizioni di accesso e beneficiari: 

  • tassazione del 50% del reddito imponibile prodotto dagli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia (detassazione 50%); 
  • non si applica l’agevolazione potenziata per chi si trasferisce al Sud;
  • si applicano le norme di maggior favore (tassazione agevolata per altri 5 anni) in caso di almeno un figlio a carico (non quelle in caso di tre figli a carico) e acquisto di almeno un immobile; 
  • l’adesione agevolata comporta il versamento di un “contributo” dello 0,5% della base imponibile. 

Docenti e ricercatori: Ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che:

  • siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • non siano stati occasionalmente residenti all’estero;
  • abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
  • si trasferiscano per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 

Gli emolumenti percepiti non concorrono peraltro alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Le agevolazioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e per i cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. 

Le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale in Italia e nei sette periodi d’imposta successivi nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti o ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà); per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi; per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, il regime di favore può essere applicato nel periodo d’imposta del trasferimento della residenza e nei 12 periodi d’imposta successivi.

Rimangono al momento esclusi dai benefici potenziati, come nel caso degli impatriati, i soggetti che si sono già trasferiti in Italia nella prima metà del 2019, che tuttavia potranno sempre beneficiare del regime previgente.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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