I tirocini rappresentano uno strumento importante nel percorso di inserimento lavorativo.
Le forme di tirocinio o stage attivabili in Italia sono rivolte a due categorie di potenziali tirocinanti:
Il tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato: si tratta di una misura formativa di politica attiva che permette ai soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro di vivere temporanee esperienze all’interno delle realtà lavorative stesse, per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori pubbliche e private, centri per l’impiego, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici e così via), corredata da un progetto formativo redatto tra le parti, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.
Le principali tipologie di questo istituto sono due: curriculare e extracurriculare:
Nei limiti di tempo indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai 30 giorni; la sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.
Infine, è possibile interrompere il tirocinio: lo stagista deve darne motivata comunicazione al tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore, mentre l’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di grave inadempienza di una delle parti o di impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.
I tirocini extracurriculari si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, e i soggetti ospitanti, a cui va allegato il Piano formativo individuale (Pfi) del tirocinante dove sono indicati diritti e obblighi delle parti. Nel dettaglio, il Pfi deve contenere:
Circa i limiti numerici, spetta alla normativa regionale fissare le quote di tirocini attivabili contemporaneamente dall’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva. Sono comunque previsti i seguenti limiti di contingentamento:
Per quanto concerne le coperture assicurative il soggetto promotore deve garantire, per il tirocinante, il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice; la convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo sia assolto dal soggetto ospitante o dal promotore. Viceversa, non scatta alcun onere previdenziale, poiché non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.
Sul lato degli adempimenti, il soggetto ospitante è comunque tenuto a inoltrare la comunicazione obbligatoria mediante la procedura telematica UniLav in via anticipata rispetto alla decorrenza, specificando la durata prevista.
Inoltre, nella fase di avvio del tirocinio, va garantita un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria; sempre l’ospitante è tenuto a mettere a disposizione dello stagista tutte le attrezzature e le strumentazioni idonee e necessarie allo svolgimento della attività assegnate.
Per quanto concerne il risvolto economico, al tirocinante va corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio: ferma la competenza delle Regioni e Province Autonome, a fronte di una partecipazione minima alle attività del 70% su base mensile, essa non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili.
La partecipazione al tirocinio, nonché la percezione dell’indennità, non comportino la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante medesimo.
Venendo ai profili fiscali, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e, pertanto, l’ospitante – in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto a:
Infine, per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, il personale ispettivo – ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano questo istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio – può ricondurre il tirocinio stesso alla forma comune di rapporto di lavoro, quindi subordinato e a tempo indeterminato.
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