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I tirocini formativi, la guida completa

I tirocini rappresentano uno strumento importante nel percorso di inserimento lavorativo. 

Le forme di tirocinio o stage attivabili in Italia sono rivolte a due categorie di potenziali tirocinanti:

  • gli studenti, per i quali le competenze sviluppate nell’ambito del cosiddetto tirocinio curriculare sono parte integrante del percorso di studi universitari: è l’ateneo (attraverso gli sportelli stage) a proporre una serie di alternative allo studente che, senza aver frequentato il tirocinio, non può laurearsi;
  • tra gli altri, diplomati o laureati che non hanno maturato una significativa esperienza e intendono fare il proprio ingresso nel mondo del lavoro (tirocinio extracurricolare): entrano in gioco le Province e le Regioni che devono, tra le altre cose, tutelare lo stagista: il tirocinio, infatti, non è un contratto di lavoro subordinato.

Il tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato: si tratta di una misura formativa di politica attiva che permette ai soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro di vivere temporanee esperienze all’interno delle realtà lavorative stesse, per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori pubbliche e private, centri per l’impiego, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici e così via), corredata da un progetto formativo redatto tra le parti, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.

Le principali tipologie di questo istituto sono due: curriculare e extracurriculare:

  • il tirocinio curriculare è un percorso di formazione incluso nel piano di studi delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme inserite nell’ambito di un percorso normale di istruzione o di formazione. Quindi, la finalità primaria del tirocinio curriculare non è tanto quella di inserire il soggetto nel mondo del lavoro ma è piuttosto mirata ad affinare il processo di apprendimento in modalità di alternanza scuola/lavoro. L’attivazione di questa declinazione di tirocinio è ammessa solo da parte di: università, istituzione scolastica che rilasci titoli aventi valore legale, centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con Provincia o Regione. Per quanto riguarda i destinatari, il soggetto avviato in tirocinio formativo curriculare può essere: uno studente universitario, uno studente di scuola secondaria superiore, un allievo di istituto professionale. Con riferimento alla durata, il periodo di stage va collocato all’interno del periodo di frequenza del corso di studi, anche se non direttamente collegato al riconoscimento di crediti formativi.
  • Il tirocinio non curriculare è finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani (e non solo) nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo lavorativo. Appartengono a questa categoria sia i tirocini formativi sia quelli di reinserimento o inserimento al lavoro mirati, appunto, ad inserire, ovvero, ricollocare nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari condizioni svantaggiate (disabili o richiedenti asilo). Inoltre, in virtù delle linee guida Stato-Regioni del 2017, rientrano tra i destinatari anche coloro che sono già occupati ma comunque in cerca di nuovo impiego. La disciplina di questo istituto spetta integralmente alle Regioni e alle Province autonome, sebbene i principi guida nazionali forniscano una cornice normativa di riferimento, al fine di evitarne l’utilizzo improprio: nella pratica, si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (Pfi) concordato fra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, dove vengono definiti gli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di attuazione. Sono, invece, esclusi (poiché non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida) i tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, quelli finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale, quelli per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e i tirocini di inclusione sociale. La durata massima di questa fattispecie è fissata in 12 mesi, considerando anche eventuali proroghe; solamente per quelli rivolti ai disabili detto limite può essere di 24 mesi. È prevista anche una durata minima pari a 2 mesi, ridotta ad un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente.

Nei limiti di tempo indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai 30 giorni; la sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima. 

Infine, è possibile interrompere il tirocinio: lo stagista deve darne motivata comunicazione al tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore, mentre l’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di grave inadempienza di una delle parti o di impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.

I tirocini extracurriculari si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, e i soggetti ospitanti, a cui va allegato il Piano formativo individuale (Pfi) del tirocinante dove sono indicati diritti e obblighi delle parti. Nel dettaglio, il Pfi deve contenere:

  • l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), 
  • l’indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali, 
  • l’indennità, le garanzie assicurative, 
  • le attività previste con riferimento alle aree di attività.

Circa i limiti numerici, spetta alla normativa regionale fissare le quote di tirocini attivabili contemporaneamente dall’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva. Sono comunque previsti i seguenti limiti di contingentamento: 

  • un tirocinante, per soggetti ospitanti da 0 a 5 dipendenti,
  • due, per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti, e 
  • il 10% per ospitanti con più di 20 dipendenti.

Per quanto concerne le coperture assicurative il soggetto promotore deve garantire, per il tirocinante, il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice; la convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo sia assolto dal soggetto ospitante o dal promotore. Viceversa, non scatta alcun onere previdenziale, poiché non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

Sul lato degli adempimenti, il soggetto ospitante è comunque tenuto a inoltrare la comunicazione obbligatoria mediante la procedura telematica UniLav in via anticipata rispetto alla decorrenza, specificando la durata prevista. 

Inoltre, nella fase di avvio del tirocinio, va garantita un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria; sempre l’ospitante è tenuto a mettere a disposizione dello stagista tutte le attrezzature e le strumentazioni idonee e necessarie allo svolgimento della attività assegnate. 

Per quanto concerne il risvolto economico, al tirocinante va corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio: ferma la competenza delle Regioni e Province Autonome, a fronte di una partecipazione minima alle attività del 70% su base mensile, essa non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili.

La partecipazione al tirocinio, nonché la percezione dell’indennità, non comportino la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante medesimo.

Venendo ai profili fiscali, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e, pertanto, l’ospitante – in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto a:

  • determinare l’imposta da trattenere riconoscendo le detrazioni per produzione del reddito, ragguagliate alla durata del periodo di tirocinio e le eventuali detrazioni per familiari a carico; 
  • versare l’Irpef tramite il modello F24; 
  • effettuare il conguaglio fiscale a fine tirocinio o a fine anno e calcolare le addizionali regionali e comunali all’Irpef. 
  • entro il 31 marzo di ciascun anno l’ospitante deve compilare e consegnare al tirocinante la certificazione unica (Cu) riportando i redditi erogati e le ritenute operate.

Infine, per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, il personale ispettivo – ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano questo istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio – può ricondurre il tirocinio stesso alla forma comune di rapporto di lavoro, quindi subordinato e a tempo indeterminato. 


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