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Il 70% del debito, va pagato entro il 2017

La strada della rottamazione resta molto stretta, sia sotto il profilo della durata della dilazione concessa, sia sotto l’aspetto del rigore della disciplina della decadenza.
L’allungamento delle scadenze a settembre 2018 si rivela molto al di sotto delle attese: difatti il 70% del debito complessivo deve essere comunque pagato entro la fine dell’anno prossimo.
L’adesione va quindi valutata molto attentamente, poiché se si decade dalla definizione il debito residuo non può più essere dilazionato.
L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l’importo definito è contenuto in una cartella o avviso esecutivo o avviso di addebito notificato prima di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente.
Non trova applicazione neppure l’istituto del lieve inadempimento che tollera ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata.
In questa eventualità, viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi e Equitalia riprende le azioni esecutive sospese.
Ne consegue che chi ha dilazioni molto ampie, pari a esempio a 6 o 10 anni, dovrà considerare bene la convenienza alla definizione agevolata.
Va in proposito ricordato che le dilazioni ordinarie decadono con il mancato pagamento di 8 o 5 rate, a seconda della data di concessione della stessa.
Inoltre, se si decade si può sempre essere riammessi versando l’importo delle quote scadute.
Anche in considerazione del rigore delle regole sulla decadenza della rottamazione è indispensabile chiarire con urgenza il momento in cui la sanatoria si intende perfezionata. Al momento di presentazione della domanda, infatti, il debitore non ha ancora certezza del costo della definizione. Soprattutto se ci sono giudizi pendenti il rischio dell’errore è consistente. L’entità del debito si conosce ufficialmente solo dopo la comunicazione di Equitalia. Deve pertanto essere dichiarato apertamente che il debitore può sempre ripensarci prima di pagare la prima rata.
Potrebbe essere utilmente valorizzata, a tal fine, la disposizione che sospende tutti i pagamenti in scadenza dal 1° gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata. In questo modo, se il contribuente si accorge di non poter far fronte alle somme della sanatoria può riprendere il pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo egli possa essere considerato moroso. Al contrario, una volta versata la prima o unica rata, per espressa previsione di legge, la rateazione pregressa decade irreversibilmente.

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