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Il bonus casa resta in vita senza comunicazione all’Enea

Niente perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancato invio della nuova comunicazione Enea che punta a misurare il risparmio energetico degli interventi che accedono allo sconto fiscale del 50 per cento. 

La nuova comunicazione è destinata ai lavori edili generici e, pur essendo in parte simile (anche se meno complessa) alla comunicazione Enea relativa all’ecobonus, è disciplinata da una norma diversa, l’articolo 16, comma 2 bis del Dl 63/2013.

Il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. In sostanza, come spiega la risoluzione, in assenza di una specifica previsione normativa, il mancato invio non comporta la perdita del diritto alle detrazioni. 

L’articolo 4 del DM reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione» della comunicazione all’Enea in materia di lavori edili generici. 

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