fbpx
TORNA ALLE NEWS

Il controllo della Srl pregiudica il forfait dall’anno successivo

La partecipazione “incompatibile” in Srl pregiudica il regime forfettario dall’anno successivo mentre quella in società di persone deve essere rimossa prima dell’inizio del periodo di imposta, fatta eccezione per l’anno 2019.

Il divieto di applicazione del regime forfettario per il socio scatta qualora si verificano entrambe le condizioni previste dal comma 57, lettera d, della legge 190 come modificata dalla legge 145/2018; si tratta del controllo (diretto od indiretto) della Srl nonché dell’esercizio, da parte della società, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfettario. Siccome lo svolgimento dell’attività può essere verificato soltanto alla fine del periodo di imposta, anche la complessiva partecipazione al regime forfettario viene verificata alla fine dell’anno e solo se si sono verificate entrambe le condizioni (controllo e attività similare), il socio non può, nell’anno successivo, applicare il regime forfettario.

Secondo l’agenzia delle Entrate, occorre avere riguardo ai rapporti tra socio e società partecipata e, poiché la riconducibilità tra le due attività può essere concretamente verificata a fine periodo, solo in tale momento (e con effetto sull’anno successivo) può scattare l’incompatibilità. 

Lascia in verità perplessi il passaggio della circolare in cui si prevede che si perde il regime forfettario quando la persona fisica cede beni o presta servizi a favore di una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente una attività rientrante nella medesima sezione Ateco in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente. La sezione è un aggregato di codici di attività e quindi l’incompatibilità dovrebbe ricadere sul singolo codice e comunque in base alla tipologia di attività effettivamente svolta. Un ingegnere potrebbe essere socio di maggioranza di una Srl che effettua servizi contabili e svolgere una prestazione di natura urbanistica per detta società. Non ci sembra che questo possa significare che le due attività sono riconducibili e, quindi, che l’ingegnere debba abbandonare il regime forfettario. 

Invece, la partecipazione in società di persone, imprese familiari- a cui si aggiunge, come indicato dalla circolare, quella in imprese coniugali – è comunque incompatibile con il regime forfettario e quindi non si deve attendere la fine del periodo di imposta per stabilire o meno l’appartenenza al regime. In questi casi occorre che l’aspirante forfettario si liberi della partecipazione prima dell’inizio del periodo di imposta. 

Soltanto per l’anno 2019, in via eccezionale e transitoria, la dismissione della partecipazione può avvenire entro il 31 dicembre. Viene trattato anche il caso dell’acquisto per successione, ipotesi in cui la rimozione della causa di incompatibilità nell’anno (ad esempio per cessione o donazione della quota) consente di mantenere il regime nell’anno successivo.

Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.