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Il nuovo congedo parentale

L’istituto del congedo parentale riconosce e consente, nel coinvolgimento del diritto ad entrambi i genitori, la condivisione della cura dei figli fra i due genitori.
Viene elevato da tre a sei anni il limite di età del bambino entro il quale, in caso di assenza per congedo parentale, al genitore spetta un indennizzo pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo tra i genitori di sei mesi. Nei casi di adozione o affidamento il diritto all’indennità spetta, anch’esso limitatamente alle giornate richieste dal 25/6/2015 al 31/12/2015, per i periodi fruiti entro i sei anni (in precedenza tre) dall’ingresso del minore in famiglia.
Con la modifica al Testo Unico maternità/paternità a ciascun genitore, anche adottivo o affidatario, è concesso un più ampio periodo per fruire del congedo parentale: fino a dodici anni di vita per ogni bambino nato e fino a dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato con la differenza che in tale evenienza il prolungamento può essere goduto qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Le domande relative alle richieste decorrenti dal 25/6/2015 riferite all’estensione del periodo ordinario o di prolungamento del congedo parentale interessato dalle novità potranno essere inviate in via telematica esclusivamente dai genitori lavoratori dipendenti che richiedono di fruire periodi di congedo dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, relativamente ai figli in età compresa tra gli otto e dodici anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’ottavo ed il dodicesimo anno di ingresso in famiglia.

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