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Il nuovo contratto a termine

Il D.L. n. 34/2014 (Jobs Act) rivisita significativamente la disciplina del contratto a termine, introducendo alcune importanti novità:
In primo luogo, scompare il “causalone”: sin da ora il datore di lavoro può stipulare un contratto a termine fino a 36 mesi senza apporre alcuna giustificazione.
Tuttavia il legislatore introduce un tetto all’utilizzo di tali contratti, che viene fissato nel 20%, riferito «al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione». Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque concesso stipulare un contratto a termine; in ogni caso, il datore che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.
La violazione di tale obbligo (è questa la modifica più importante) non comporta più l’assunzione automatica con contratto a tempo indeterminato, bensì obbliga i datori a pagare una multa pari al 20% della retribuzione se la violazione coinvolge un solo lavoratore. La sanzione aumenta fino al 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore ad uno.
Di rilievo sono anche le modifiche apportate alla disciplina delle proroghe. Ora il datore di lavoro potrà operare fino a cinque proroghe, a prescindere dal numero dei rinnovi, senza apporre alcuna giustificazione, sempre nel rispetto dell’arco dei 36 mesi.

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