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Impatriati, agevolazioni per chi rientra

L’articolo 5 del decreto crescita ha modificato la disciplina dei benefici fiscali applicabili agli “impatriati”, aumentandone durata, importo, nonché la platea dei potenziali beneficiari. 

Fra i rinnovati vantaggi applicabili alle persone che prenderanno la residenza in Italia a partire dal 2020, essendo in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma, si contano il raddoppio del numero massimo di anni oggetto di agevolazione (da cinque a dieci anni), nonché l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale (portata, per tutti, dal 50 al 70%, con la possibilità di ulteriore innalzamento al 90%).

Le nuove agevolazioni si applicheranno però solo a chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020.

Ai cittadini italiani già rientrati in Italia o che vi rientreranno entro la fine del 2019 senza essersi mai iscritti all’Aire (anagrafe dei residenti all’estero), la norma prevede una sorta di sanatoria, garantendo loro i benefici previsti dalla previgente versione (massimo cinque anni di non concorrenza al reddito del 50% dei redditi di lavoro) per i periodi di imposta già oggetto di atti impositivi ancora impugnabili o già oggetto di controversie o, per i periodi di imposta ancora nei termini di accertamento (da cinque a sette anni) purché i lavoratori, nel periodo precedente al trasferimento in Italia, siano stati residenti fiscalmente in un paese estero in base a una convenzione internazionale.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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