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Impiego occasionale, estensione alle «categorie agevolate»

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono ricorrere al lavoro occasionale avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (senza specificare se a tempo indeterminato) e a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito.
Un limite dimensionale che è più favorevole rispetto alla generalità degli utilizzatori, per i quali è pari a cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore delle novità questi lavoratori devono autocertificare la propria condizione all’atto della registrazione nella piattaforma telematica dell’Inps.
Per l’utilizzatore diventa così più certa la possibilità di computare il compenso in misura pari al 75% ai fini del rispetto del limite annuo di 5mila euro.
Identico l’obbligo dei prestatori nel settore agricolo, che devono attestare anche la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Non si applicano sanzioni nei confronti del datore di lavoro agricolo, qualora la violazione derivi da informazioni non veritiere rese dai prestatori.
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione a carico dell’utilizzatore, viene introdotta la possibilità per alberghi, enti locali e imprese agricole di trasmettere all’Inps la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.
Con riferimento alle sole imprese agricole, il precedente testo parlava genericamente solo di «durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni». Inoltre, sempre per tale settore, le quattro ore continuative di prestazione sono riferite adesso al nuovo arco temporale e non più alla singola giornata.
Su richiesta dei prestatori (espressa al momento della registrazione), il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, inserita nella procedura informatica, sia divenuta irrevocabile, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione e oneri a carico del prestatore).
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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