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Imposta di bollo virtuale

Alla luce delle innovazioni apportate ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, la circolare fornisce chiarimenti in merito alla competenza in materia degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, al procedimento di autorizzazione ed alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell’acconto ed alle sanzioni applicabili; sono in
particolare determinati le modalità di applicazione delle sanzioni e l’istituto del ravvedimento operoso nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele.
Considerato che l’art. 15, D.P.R. 642/1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti (definiti con appositi decreti ministeriali), si precisa che il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. Tale autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all’interessato. La circolare chiarisce, inoltre, che le domande vanno consegnate all’ufficio territorialmente competente oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’eventuale rinuncia deve essere effettuata con apposita comunicazione presentando contemporaneamente la dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo compreso dall’1 gennaio fino al giorno in cui ha effetto la rinuncia. Detta dichiarazione continua in via transitoria, per il periodo dall’1.1.2015 al 31.12.2015, ad essere presentata in formato cartaceo presso l’Ufficio territoriale competente. Dall’ 1.1.2016, con la presentazione in via telematica della stessa dichiarazione, la rinuncia potrà essere effettuata nell’ambito del modello dichiarativo opportunamente integrato.

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