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Imposta unica comunale (Iuc)

Legge di Stabilità 2014 – E’istituita l’imposta unica comunale basata su due presupposti, vale a dire il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, dovuta dal possessore dell’immobile (esclusa l’abitazione principale), dal tributo per i servizi indivisibili (cd. Tasi), a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile, e dalla tassa sui rifiuti (cd. Tari), a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima complessiva di Imu e Tasi (l’aliquota base di quest’ultimo è pari all’1 per mille) non può superare i limiti prefissati per la sola Imu. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. I soggetti passivi presentano la dichiarazione Iuc, su apposito modello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili ad imposizione. Ai fini della dichiarazione Tasi si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione Imu. Per la dichiarazione Tari restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, della Tia 1, della Tia 2, della Tares.

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