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Imprenditori agricoli, terreni esenti da Irpef

Alcune conferme, ma anche novità significative sono previste nella legge di bilancio 2020 per il settore agricolo. A partire dalla conferma anche per il 2020 dell’esenzione Irpef sui redditi dominicale e agrario dei terreni agricoli. L’Irpef sarà invece imponibile nella misura del 50% nel 2021; quindi in base al dato letterale della norma la tassazione piena decorrerà dal periodo di imposta 2022. L’agevolazione è riservata ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola. Trattandosi di una agevolazione che opera limitatamente ai redditi fondiari, si applica anche ai soci delle società semplici, ma non a quelli delle altre società agricole. I beneficiari devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. 

La qualifica di coltivatore diretto è rinvenibile nella legge 604/1954 e riguarda i soggetti che impiegano manodopera dipendente che non ecceda le due unità per ogni unità familiare attiva. Invece l’imprenditore agricolo professionale è definito dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004. Sono coloro che possiedono competenze tecniche in agricoltura, che ricavano almeno metà del proprio reddito di lavoro e dedicano almeno metà del proprio tempo lavorativo nel settore agricolo. Tuttavia, diviene decisiva l’iscrizione previdenziale.

L’esclusione da Irpef del reddito dominicale e agrario è totale e vale anche ai fini del calcolo del limite di reddito ai fini della spettanza delle detrazioni o deduzioni. I redditi dei terreni esenti vengono, infatti, imputati nel quadro RA della dichiarazione dei redditi ma non transitano nel quadro RN. Il reddito agrario, pur essendo non dichiarato dai coltivatori diretti e Iap, viene ovviamente considerato con le relative rivalutazioni ai fini del calcolo degli animali coperti in sede di determinazione del reddito di allevamento (quadro RD). 

La legge di bilancio riordina la normativa Imu a seguito dell’accorpamento con la Tasi e conferma dell’esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap anche in forma di società. Al tempo stesso conferma l’assimilazione ai terreni agricoli delle aree edificabili se possedute e coltivate dai medesimi soggetti. L’aliquota base per i terreni agricoli è fissata in misura dello 0,76% (un punto in meno degli altri immobili), ma è facoltà dei Comuni aumentarla fino all’1,06% o azzerarla. Per gli immobili rurali strumentali viene, invece, prevista l’applicazione dell’imposta con aliquota base dello 0,1% e la possibilità per i Comuni di azzerarla. Si ricorda che, ad oggi, questi fabbricati sono esenti da Imu, ma essendo potenzialmente imponibili ai fini della Tasi tale previsione entra ora nell’imposta unica comunale.

Una importante agevolazione per il settore agricolo consiste nella introduzione del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in sostituzione dell’iper e super ammortamento. Il regime fiscale in agricoltura generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul sistema catastale, invece il credito d’imposta può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa.

I commi 513 e 514 introducono delle agevolazioni fiscali per le attività di oleoturismo, assimilandole a quelle già vigenti in materia di enoturismo. In sostanza, per tali attività si applica la determinazione forfetaria del reddito nella misura del 25% per cento. Queste attività consistono nel valorizzare la conoscenza dell’olio di oliva con visite nei luoghi di produzione, esposizione degli strumenti per la coltivazione dell’ulivo, la degustazione e vendita delle relative produzioni aziendali

I commi 501 e 502della legge 160/2019 prevedono che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possono beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal fondo di solidarietà nazionale. In particolare, il beneficio è rivolto agli agricoltori che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

I commi 504/506 prevedono mutui a tasso zero per le imprenditrici agricole, da destinare allo sviluppo ed al consolidamento delle aziende agricole e di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. I mutui hanno un limite massimo di 300mila euro e una durata massima di 15 anni

Il comma 503 dell’articolo 1 riconosce ai coltivatori diretti e agli Iap di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’Inps nel 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività. L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori relativi alla maternità e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli Iap non sono soggetti all’assicurazione Inail). L’esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio dai contributi Ivs per i giovani agricoltori non è cumulabile, per espressa previsione di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento». L’agevolazione è soggetta ai limiti europei in materia di aiuti di stato.


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