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Imprese di autotrasporto

Tutti i soggetti della filiera del trasporto devono utilizzare solo strumenti tracciabili per corrispondere i compensi dovuti per il contratto di trasporto di merci su strada di cui al D.Lgs. 286/2005.
Tra le ipotesi che comportano la mancanza del requisito dell’onorabilità in capo all’impresa di autotrasporto, viene introdotta anche la presenza di un’informativa antimafia interdittiva nei confronti di uno dei soggetti verso i quali deve sussistere il requisito.
Se gli agenti, in fase di controllo, riscontrano difformità tra le registrazioni del cronotachigrafo e la documentazione che deve trovarsi sul mezzo quando si effettua il trasporto di cabotaggio abusivo ed il conducente non riesce a motivarla, quest’ultimo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000, oltre alla sanzione accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi.

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