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Imprese, servizi di mensa (o sistemi alternativi)

Non sempre si è a conoscenza che vi sono utili possibilità per massimizzare la soddisfazione dei dipendenti/collaboratori, compresi gli amministratori (collaboratori), e nel contempo ottimizzare il carico fiscale della impresa.
Tra questi, ancora oggi, nonostante le periodiche restrittive revisioni in materia fiscale, vi è il servizio di mensa che può assumere le seguenti forme:
• Indennità in denaro;
• Buono pasto (eventualmente in formato elettronico);
• Mensa aziendale interna o appaltata in tutto o in parte a terzi;
• Convenzioni con pubblici esercizi (ristoranti, bar, tavole calde, ecc.)
Sin d’ora occorre segnalare che la non tassazione in capo ai dipendenti/collaboratori del servizio di mensa è condizionata alla circostanza che il servizio messo a disposizione sia rivolto alla:
• Generalità di dipendenti;
• Categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.);
• I collaboratori co.co., (compresi gli amministratori), costituiscano una “categoria”, talché è possibile, ove lo si ritenesse funzionale, erogare solo a questi uno dei servizi ricompresi nell’elencazione di cui sopra.
Non sono ricompresi, invece, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri nelle cooperative edilizie, periti agrari nelle cooperative agricole, ecc.), in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti.
Riconoscimento di una Indennità in denaro: E’ possibile erogare una indennità giornaliera in denaro, laddove la società non offra ai propri dipendenti/collaboratori forme alternative di mensa. L’indennità forma interamente reddito e base contributiva per il lavoratore. La società deduce interamente ai fini Ires il predetto costo mentre l’importo è deducibile ai fini Irap solo se i predetti dipendenti sono assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero sono degli apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo. La predetta indennità in denaro, ove dovesse essere corrisposta ad addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorre a formare il reddito e base contributiva sino all’importo giornaliero di € 5,29.
Mensa interna o appaltata a terzi: L’impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori. La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente. Tutti i costi sono per l’impresa interamente deducibili ai fini Ires e Irap. Anche l’Iva relativa all’acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione. Si fa presente che il servizio di mensa può essere anche organizzato mediante distribuzione ai lavoratori di cestini o vassoi, direttamente sul posto di lavoro.
Erogazione di buono pasto: Il buono pasto è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa. Esso viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l’amministratore) ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (€ 7 se in modalità elettronica). L’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva. La società emittente i buoni pasto fatturerà all’impresa il valore facciale dei buoni pasto scorporando l’Iva del 4%. Detta Iva è interamente detraibile per l’impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini Ires e ai fini Irap. Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l’importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini Irap. I buoni pasto sono spendibili per il loro valore nominale, non sono cedibili, né cumulabili, né commercializzabili, non sono convertibili in denaro, devono essere datati e sottoscritti dal dipendente/collaboratore utilizzatore e devono essere utilizzati nei giorni lavorativi. Sta prendendo sempre più piede l’erogazione del servizio sostitutivo della mensa mediante l’uso di una carta elettronica, denominato “buono pasto elettronico”. Le carte elettroniche non rappresentano un titolo di credito, ma sono uno strumento identificativo del dipendente volto a scongiurare fenomeni fraudolenti come, ad esempio, la richiesta di somministrazione in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato, o semplicemente in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente per la pausa pranzo.
Convenzioni con pubblici esercizi: Si tratta di una modalità non sufficientemente conosciuta e apprezzata nonostante offra innegabili vantaggi. Il datore può stipulare un contratto/convenzione con un esercente pubblico (ristorante, pizzeria, bar, tavola calda, birreria, ecc.) ubicato nei pressi dell’azienda, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo. Dal punto di vista operativo, al lavoratore verrà assegnato l’apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa. A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione. L’Iva è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini Ires e Irap. Per il dipendente non vi è alcuna ripercussione fiscale, qualsivoglia sia il “valore” del pasto consumato, stesso dicasi per quanto riguarda la piena deducibilità per il datore di lavoro.
La compresenza di più sistemi di somministrazione: L’Amministrazione finanziaria ha affrontato il tema della possibilità, per il dipendente, di utilizzare diversi sistemi nell’arco di una stessa giornata lavorativa, chiarendo che “un dipendente che abbia un’indennità sostitutiva pari ad € 1,55 e ticket restaurant con un valore nominale di € 3,10, non può, con riferimento alla stessa giornata, cumulare le due prestazioni sostitutive fino a raggiungere la predetta soglia di esclusione, ma è necessario assoggettare a tassazione integralmente una delle due”. Questo significa che è escluso che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto o ricevere anche l’indennità sostitutiva del servizio mensa, fruendo dell’esclusione dalla formazione del reddito di € 5,29.

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